Art. 4.
  1.  Nelle  province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni
di  cui  alla  presente ordinanza si applicano compatibilmente con le
norme dello statuto e delle relative norme di salvaguardia.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi