(all. 2 - art. 1)
                                                           Allegato 2
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI FINANZIAMENTI
    Nel   presente   allegato   sono   definiti   i  criteri  per  la
determinazione  dei  finanziamenti concedibili per ciascuna delle tre
fattispecie di cui all'art. 1, comma 3.
    Per ciascuna fattispecie viene determinato un costo convenzionale
e  la  quota percentuale assegnabile in ragione della zona sismica in
cui  e'  situata  l'opera  oggetto  dell'intervento  per  il quale si
richiede il finanziamento. Il costo convenzionale puo' essere variato
dalla Regione secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1.
    L'ammontare   residuo   necessario  per  il  completamento  degli
interventi  resta  a  carico  del  beneficiano, salvo quanto previsto
all'art. 3, comma 1.
a) Verifiche tecniche.
    a1) Costo convenzionale di verifica per edifici.
    Per  gli  edifici il costo convenzionale di verifica, comprensivo
delle  indagini necessarie, e' definito in funzione del volume totale
dell'edificio, espresso in metri cubi e valutato dallo spiccato delle
fondazioni, ed e' pari:
      per  edifici con volume fino a 10.000 m3 al prodotto del volume
dell'edificio per un costo unitario di 2,50 Euro/m3, con un minimo di
3.000 Euro/edificio;
      per edifici con volume superiore a 10.000 m3 e fino a 30.000 m3
alla  somma  del  costo  previsto  per un edificio di 10.000 m3 e del
prodotto  fra il volume dell'edificio eccedente 10.000 m3 ed un costo
unitario di 1,80 Euro/m3;
      per edifici con volume superiore a 30.000 m3 e fino a 60.000 m3
alla  somma  del  costo  previsto  per un edificio di 30.000 m3 e del
prodotto  fra il volume dell'edificio eccedente 30.000 m3 ed un costo
unitario di 1,20 Euro/m3;
      per  edifici  con volume superiore a 60.000 m3 e fino a 100.000
m3  alla  somma del costo previsto per un edificio di 60.000 m3 e del
prodotto  fra il volume dell'edificio eccedente 60.000 m3 ed un costo
unitario di 0,60 Euro/m3;
      per  edifici  con  volume superiore a 100.000 m3 alla somma del
costo  previsto  per  un edificio di 100.000 m3 e del prodotto fra il
volume  dell'edificio  eccedente  100.000  m3 ed un costo unitario di
0,30 Euro/m3.
    a2) Costo convenzionale di verifica per ponti.
    Per i ponti il costo convenzionale di verifica, comprensivo delle
indagini  necessarie,  e'  definito  dal  prodotto  della  superficie
dell'impalcato,  espressa  in  metri  quadri e valutata dai giunti di
spalla, per un valore unitario pari:
      per  ponti  con  superficie  fino a 1.000 m2, al prodotto della
superficie d'impalcato per un costo unitario di 15,00 Euro/m2, con un
minimo di 2.000 Euro/ponte;
      per  ponti  con  superficie superiore a 1.000 m2 e fino a 3.000
m2,  alla  somma  del  costo  previsto per un impalcato di superficie
1.000  m2  e  del prodotto fra la superficie eccedente 1.000 m2 ed un
costo unitario di 11,00 Euro/m2;
      per  ponti  con  superficie superiore a 3.000 m2 e fino a 5.000
m2,  alla  somma  del  costo  previsto per un impalcato di superficie
3.000  m2  e  del prodotto fra la superficie eccedente 3.000 m2 ed un
costo unitario di 7,00 Euro/m2;
      per  ponti  con superficie superiore a 5.000 m2, alla somma del
costo previsto per un impalcato di superficie 5.000 m2 e del prodotto
fra  la  superficie  eccedente  5.000 m2 ed un costo unitario di 4,00
Euro/m2.
    a3) Determinazione dell'importo del finanziamento.
    Per ciascun intervento il finanziamento e' determinato applicando
al  costo convenzionale calcolato nei termini di cui alle lettere a1)
e  a2)  i  valori percentuali definiti nella successiva tabella 1 con
riferimento  alla  zona  sismica  in  cui  e' situata l'opera oggetto
dell'intervento.

                                                            Tabella 1
Zona sismica                     |1          |2          |3
Percentuale finanziabile         |50         |50         |30

    b) Interventi   di   adeguamento  o  miglioramento  successivi  a
verifiche tecniche.
    Per gli interventi rientranti in tale fattispecie dovranno essere
preliminarmente  disponibili  i  dati  di  rischio  risultanti  dalle
verifiche,  come  definiti  nell'allegato 2 al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003, e precisamente:
      PGA2%  accelerazione  al suolo attesa con probabilita' 2% in 50
anni;
      PGA10% accelerazione al suolo attesa con probabilita' 10% in 50
anni;
      PGA50% accelerazione al suolo attesa con probabilita' 50% in 50
anni;
      PGACO accelerazione stimata di collasso della struttura;
      PGADS accelerazione stimata di danno severo;
      PGADL accelerazione stimata di danno lieve.
    Le  accelerazioni  di  collasso e di danno severo potranno essere
disponibili anche in via alternativa.
    Ai   fini   dell'ammissione   ai  finanziamenti  dovranno  essere
calcolati due parametri, cosi' definiti:
      (alpha)u= PGACO/ PGA2%
    ovvero, in alternativa:
      (alpha)u= PGADS/ PGA10%
    e:
      (alpha)e= PGADL/ PGA50%
    Il parametro (alpha)u e' considerato un indicatore del rischio di
collasso,   il  parametro  (alpha)e  un  indicatore  del  rischio  di
inagibilita'  dell'opera:  valori  prossimi  o  superiori  all'unita'
caratterizzano casi in cui il livello di rischio e' prossimo a quello
richiesto  dalle norme; valori bassi, prossimi a zero, caratterizzano
casi   ad  elevato  rischio.  Pertanto  l'importo  del  finanziamento
attribuibile  e'  proporzionale  a  tali  parametri,  secondo  quanto
descritto nel seguito.
    Si  definisce  un  parametro  alpha  pari ad (alpha)u nel caso di
opere  con  conseguenze rilevanti in caso di collasso, e pari al piu'
basso  tra  (alpha)u  o  (alpha)e  nel  caso  di  opere  di interesse
strategico.
    L'ammontare   del   finanziamento   concedibile   dovra'   essere
calcolato,  in  analogia  a  quanto  considerato  per  le fattispecie
precedenti,   come   frazione  di  un  costo  convenzionale  stimato,
stabilito in:
      150 Euro/m3 per gli edifici;
      450   Euro/m2   per   i   ponti,   applicato   alla  superficie
dell'impalcato.
    Per ciascun intervento il finanziamento e' pari:
      al  100%  del  costo  convenzionale  se il parametro (alpha) e'
inferiore a 0.2;
      a 0 se il parametro (alpha) e' maggiore di 0.8;
      a  [(380  -  400  (alpha)  )  /3]  %  se il parametro \alpha e'
compreso fra 0.2 e 0.8.
    c) Interventi  di  adeguamento  o miglioramento da effettuarsi in
assenza di verifiche tecniche.
    Per interventi di adeguamento rientranti nella fattispecie di cui
all'articolo  1,  comma  3,  lettera  c)  della  presente  ordinanza,
l'importo  del  finanziamento  e'  calcolato  applicando  ad un costo
convenzionale  di  150  Euro/m3 riferito al volume degli edifici e di
450  Euro/m2  riferito  alla  superficie  dell'impalcato  dei ponti i
valori   percentuali   definiti   nella   successiva  tabella  2  con
riferimento  alla  zona  sismica  in  cui  e' situata l'opera oggetto
dell'intervento.

                                                            Tabella 2
Zona sismica.                    |1          |2          |3
Percentuale finanziabile         |60         |50         |30