Art. 10. 1. In relazione alle iniziative assunte dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, per le finalita' di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2004, n. 3344, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a stipulare i necessari atti convenzionali, disciplinando termini e modalita' per il conseguimento tempestivo dei servizi e delle forniture occorrenti. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 luglio 2004 Il Presidente: Berlusconi