Art. 10.
  1.  In  relazione  alle  iniziative assunte dal Provveditorato alle
opere  pubbliche  per  il  Lazio,  per le finalita' di cui all'art. 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo
2004, n. 3344, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato
a  stipulare  i necessari atti convenzionali, disciplinando termini e
modalita'  per  il  conseguimento  tempestivo  dei  servizi  e  delle
forniture occorrenti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 luglio 2004
                                            Il Presidente: Berlusconi