Art. 2. 1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici, edifici monumentali di pubblico interesse ed opere pubbliche, inerenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Rieti, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, citato in premessa, l'Ente attuatore, al fine dell'approvazione dei relativi progetti, indice apposita conferenza di servizi da convocare entro quindici giorni dal parere positivo formulato dal responsabile del procedimento sulla completezza tecnica del progetto e dei relativi atti. 2. Alla conferenza dei servizi sono invitate tutte le Amministrazioni, gli Enti, pubblici o privati, che debbono esprimere, ai sensi della normativa vigente, il proprio parere sui progetti da approvare. 3. Qualora alla conferenza dei servizi i rappresentanti invitati risultino assenti, o comunque non dotati di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla loro presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. 4. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie per la rielaborazione, integrazione e completamento del progetto. In tale caso la conferenza dei servizi assegna un termine massimo di 60 giorni al progettista per i conseguenti adempimenti progettuali. Alla presentazione del progetto con gli adempimenti progettuali richiesti, la conferenza puo' deliberare a maggioranza semplice, dietro decisione del presidente della conferenza stessa. Nel caso di motivato dissenso definito sul progetto espresso solo dalla Sovrintendenza ai beni ambientali, culturali, architettonici e paesaggistici, l'Ente attuatore ha facolta' di richiedere la determinazione di conclusione del procedimento al Ministro competente, che si esprime entro 60 giorni dalla richiesta. 5. I pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi previsti nel progetto che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, e di cui ai precedenti commi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore, in deroga all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.