Art. 2.
  1. Per i progetti attinenti alla realizzazione di edifici pubblici,
edifici   monumentali  di  pubblico  interesse  ed  opere  pubbliche,
inerenti  ai  gravi  eventi  sismici  che hanno colpito il territorio
della  provincia  di  Rieti,  e  di cui al decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del  23 gennaio  2004,  citato in premessa,
l'Ente  attuatore,  al  fine dell'approvazione dei relativi progetti,
indice  apposita  conferenza  di  servizi da convocare entro quindici
giorni   dal   parere   positivo   formulato   dal  responsabile  del
procedimento  sulla  completezza  tecnica del progetto e dei relativi
atti.
  2.   Alla   conferenza   dei   servizi   sono   invitate  tutte  le
Amministrazioni, gli Enti, pubblici o privati, che debbono esprimere,
ai  sensi  della normativa vigente, il proprio parere sui progetti da
approvare.
  3.  Qualora  alla  conferenza dei servizi i rappresentanti invitati
risultino  assenti,  o  comunque  non  dotati  di  adeguato potere di
rappresentanza,   la  conferenza  delibera  prescindendo  dalla  loro
presenza  e  dalla  adeguatezza  dei  poteri  di  rappresentanza  dei
soggetti intervenuti.
  4.  Il  dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve
essere  motivato  e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche
indicazioni    progettuali    necessarie   per   la   rielaborazione,
integrazione e completamento del progetto. In tale caso la conferenza
dei  servizi  assegna  un termine massimo di 60 giorni al progettista
per  i  conseguenti  adempimenti  progettuali. Alla presentazione del
progetto  con  gli  adempimenti  progettuali richiesti, la conferenza
puo'   deliberare   a  maggioranza  semplice,  dietro  decisione  del
presidente  della  conferenza  stessa.  Nel caso di motivato dissenso
definito  sul  progetto  espresso  solo  dalla Sovrintendenza ai beni
ambientali,   culturali,   architettonici   e  paesaggistici,  l'Ente
attuatore  ha facolta' di richiedere la determinazione di conclusione
del  procedimento  al  Ministro  competente,  che si esprime entro 60
giorni dalla richiesta.
  5.  I  pareri,  i  visti  e  i  nulla-osta relativi agli interventi
previsti  nel  progetto  che  si  dovessero  rendere  necessari anche
successivamente  alla  conferenza dei servizi, e di cui ai precedenti
commi,  si  intendono  inderogabilmente  acquisiti con esito positivo
trascorsi   10   giorni   dalla   richiesta   effettuata  dal  legale
rappresentante dell'Ente attuatore, in deroga all'art. 16 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.