Art. 3. 1. In considerazione del protrarsi delle attivita' da svolgere da parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto, impiegato nelle attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2003, il termine previsto all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004. 2. In relazione alle difficolta' gestionali partecipate dal Sindaco del comune di Cava de' Tirreni il secondo periodo dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, e' soppresso. 3. L'efficacia delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002 e all'art. 14, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, cessa alla data di adozione della presente ordinanza. 4. All'elenco delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004, il riferimento alla legge regionale 8 settembre 2001 n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8 e 11, e' sostituito con la seguente: «legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e successive modificazioni, articoli 8 e 11». 5. Nelle premesse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 maggio 2004 n. 3357, al terzo considerato le parole «lo stesso» sono sostituite con la parola «il», e la parola «anche» e' soppressa. 6. Per l'attuazione delle iniziative dirette a superare la situazione emergenziale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2003, n. 3304, il Sindaco del comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un'ulteriore unita' di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, con oneri a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 3304 del 2003.