Art. 3.
  1.  In  considerazione del protrarsi delle attivita' da svolgere da
parte del personale dell'Ufficio territoriale del Governo di Taranto,
impiegato  nelle  attivita' finalizzate al superamento dell'emergenza
di   cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'8 settembre  2003,  il  termine  previsto  all'art. 10, comma 1,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del
5 novembre 2003, e' prorogato fino al 31 dicembre 2004.
  2. In relazione alle difficolta' gestionali partecipate dal Sindaco
del  comune di Cava de' Tirreni il secondo periodo dell'art. 3, comma
3, dell'ordinanza di protezione civile del 22 marzo 2002, n. 3186, e'
soppresso.
  3.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 9, comma 5,
dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del
29 novembre   2002   e  all'art.  14,  comma  5,  dell'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002,
cessa alla data di adozione della presente ordinanza.
  4.  All'elenco delle deroghe previste all'articolo 3 dell'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3359 del 14 maggio 2004,
il  riferimento  alla  legge  regionale  8 settembre  2001  n.  2,  e
successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8 e 11, e' sostituito
con  la seguente: «legge regionale 8 agosto 2001, n. 24, e successive
modificazioni, articoli 8 e 11».
  5.  Nelle  premesse dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  14 maggio 2004 n. 3357, al terzo considerato le parole
«lo  stesso»  sono sostituite con la parola «il», e la parola «anche»
e' soppressa.
  6.   Per  l'attuazione  delle  iniziative  dirette  a  superare  la
situazione  emergenziale  di  cui  all'ordinanza  del  Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  del 30 luglio 2003, n. 3304, il Sindaco del
comune di Serravalle Scrivia - Commissario delegato e' autorizzato ad
avvalersi  di  un'ulteriore  unita'  di  personale  con  contratto di
collaborazione  coordinata  e  continuativa, con oneri a carico delle
risorse  finanziarie  di  cui  all'art.  3 dell'ordinanza n. 3304 del
2003.