Art. 5. 1. Fermi restando i poteri attribuiti al dott. Catenacci - Commissario delegato per l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3341/2004 e successive modifiche ed integrazioni, il Prefetto di Napoli, gia' Commissario delegato ex art. 6 dell'ordinanza n. 2425/1996, provvede al completamento di tutti gli adempimenti di natura amministrativa e contabile relativi ai contenziosi ancora in corso, agli interventi di competenza nonche' alla gestione del personale operante presso la struttura commissariale di cui si avvale ai sensi dell'art. 1, comma 1, secondo periodo dell'ordinanza n. 3345/2004. 2. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004, con riferimento alle particolari esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli e' autorizzato altresi' ad avvalersi di una unita' di personale appartenente alla carriera prefettizia. 3. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento delle iniziative loro affidate, ai Prefetti delle province della regione Campania, in qualita' di soggetti attuatori e di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, in ragione dei maggiori compiti loro affidati, e all'unita' di personale di cui al comma 2, e' corrisposto un compenso pari al 30% della retribuzione complessiva mensile in godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico delle risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3341 del 2004. Gli oneri relativi al compenso corrisposto al Prefetto di Napoli rimangono a carico delle risorse ancora disponibili presso la contabilita' speciale intestata al medesimo Prefetto. 4. Per le specifiche problematiche concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti il numero dei consulenti previsto all'articolo 1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343 del 12 marzo 2004, cosi' come integrato dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3354 del 7 maggio 2004, e' elevato di un'ulteriore unita'.