Art. 5.
  1.  Fermi  restando  i  poteri  attribuiti  al  dott.  Catenacci  -
Commissario  delegato  per  l'emergenza nel settore dello smaltimento
dei  rifiuti in Campania ai sensi dell'ordinanza di protezione civile
n.  3341/2004  e successive modifiche ed integrazioni, il Prefetto di
Napoli,  gia'  Commissario  delegato  ex  art.  6  dell'ordinanza  n.
2425/1996,  provvede  al  completamento  di  tutti gli adempimenti di
natura  amministrativa  e contabile relativi ai contenziosi ancora in
corso,  agli  interventi  di  competenza  nonche'  alla  gestione del
personale operante presso la struttura commissariale di cui si avvale
ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1, secondo periodo dell'ordinanza n.
3345/2004.
  2.  Il  Commissario  delegato  di  cui  all'ordinanza di protezione
civile  n.  3341  del 2004, con riferimento alle particolari esigenze
connesse  all'espletamento  dell'incarico  affidatogli e' autorizzato
altresi'  ad  avvalersi  di una unita' di personale appartenente alla
carriera prefettizia.
  3. In considerazione dei maggiori compiti connessi all'espletamento
delle  iniziative  loro  affidate,  ai  Prefetti delle province della
regione Campania, in qualita' di soggetti attuatori e di cui all'art.
1,  comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n.  3345  del  30 marzo  2004,  in  ragione dei maggiori compiti loro
affidati, e all'unita' di personale di cui al comma 2, e' corrisposto
un  compenso  pari  al  30% della retribuzione complessiva mensile in
godimento, a titolo di indennita' onnicomprensiva, con oneri a carico
delle  risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'ordinanza
di protezione civile n. 3341 del 2004. Gli oneri relativi al compenso
corrisposto  al  Prefetto  di Napoli rimangono a carico delle risorse
ancora  disponibili  presso  la  contabilita'  speciale  intestata al
medesimo Prefetto.
  4.   Per   le  specifiche  problematiche  concernenti  la  raccolta
differenziata   dei   rifiuti   il  numero  dei  consulenti  previsto
all'articolo  1, comma 8, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3343  del  12 marzo  2004,  cosi'  come  integrato
dall'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri  n.  3354  del  7 maggio  2004,  e'  elevato di un'ulteriore
unita'.