Art. 6. 1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 2003 n. 3309 dopo le parole: «puo' essere assunto» sono aggiunte le parole: «ovvero prorogato». 2. Il Commissario delegato Presidente della Regione siciliana e' autorizzato a prorogare sino e non oltre il 31 dicembre 2004, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Al fine di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile e' autorizzata l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004. 4. Con riferimento alle esigenze in materia di incendi boschivi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, del decreto legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, possono, compatibilmente con le disponibilita' finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' con la normativa vigente in materia, essere rinnovati o prorogati i contratti di diritto privato di cui all'art. 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.