Art. 6.
  1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  dell'11 settembre  2003  n. 3309 dopo le parole: «puo'
essere assunto» sono aggiunte le parole: «ovvero prorogato».
  2.  Il  Commissario  delegato Presidente della Regione siciliana e'
autorizzato  a  prorogare  sino  e  non  oltre il 31 dicembre 2004, i
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza
di  protezione  civile  n.  2983  del  31 maggio  1999  e  successive
modifiche ed integrazioni.
  3.  Al  fine  di  garantire  e  migliorare l'efficienza dei servizi
istituzionali del Dipartimento della protezione civile e' autorizzata
l'estensione  del  fondo  unico  di  Presidenza  anche  al  personale
militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con
oneri  a  carico  del Fondo della protezione civile ed in deroga agli
articoli 82  e  83  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri 2002 - 2005
sottoscritto il 17 maggio 2004.
  4.  Con  riferimento  alle esigenze in materia di incendi boschivi,
tenuto  conto  di  quanto previsto dall'articolo 2, del decreto legge
19 aprile  2002, n. 68, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge  18 giugno  2002,  n.  118,  possono,  compatibilmente  con  le
disponibilita'  finanziarie  dell'Ufficio  nazionale  per il servizio
civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, nonche' con la
normativa   vigente  in  materia,  essere  rinnovati  o  prorogati  i
contratti  di  diritto  privato di cui all'art. 3, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2002, n. 3231.