Art. 8. 1. La regione Veneto e' autorizzata ad utilizzare le economie pari ad euro 1.150.000,00 di cui all'ordinanza di protezione civile n. 2884 del 1998 e pari ad euro 500.000,00 di cui alle ordinanze di protezione civile n. 2722 del 1997 e n. 3027 del 1999, da destinare agli eventi calamitosi del 2002 per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello stato d'emergenza.