Art. 8.
  1.  La regione Veneto e' autorizzata ad utilizzare le economie pari
ad  euro  1.150.000,00  di  cui all'ordinanza di protezione civile n.
2884  del  1998  e  pari  ad euro 500.000,00 di cui alle ordinanze di
protezione  civile  n. 2722 del 1997 e n. 3027 del 1999, da destinare
agli  eventi  calamitosi  del  2002  per  i  quali  e' intervenuta la
dichiarazione dello stato d'emergenza.