Art. 9.
  1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003
citato   in   premessa,   il  Ministero  dell'interno  provvede  alla
prosecuzione  di  tutti  gli  interventi necessari al superamento del
medesimo  contesto  critico,  avvalendosi  dei poteri e delle deroghe
previsti  dall'ordinanza  n.  3242/2002  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e'
autorizzato  ad  utilizzare  ulteriormente personale con contratto di
lavoro  temporaneo  nel  limite  massimo  di  400  unita',  nonche' a
disporre  per  l'allestimento di appositi locali, per l'attivazione e
per   l'ottimizzazione   di  collegamenti  informatici,  nonche'  per
l'adozione   di   ogni   altra  iniziativa  negoziale  necessaria  al
reperimento    di   beni   e   servizi   necessari   al   superamento
dell'emergenza.
  3. Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare, ulteriori
unita'   di   personale  in  servizio  direttamente  coinvolto  nelle
attivita'  connesse  al  superamento  dell'emergenza in rassegna allo
svolgimento  di  prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite
previsto  dalla  normativa  vigente  e  nel  limite massimo di 40 ore
mensili   pro-capite.   Il  predetto  personale  e'  individuato  con
successivo   provvedimento  del  Ministro  dell'interno,  nel  limite
massimo di 1070 unita'.
  4.  Agli  oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e
3,  si  provvede  a  carico  dei  competenti  capitoli dello stato di
previsione  del  Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica
sicurezza  per  l'anno  finanziario 2004, cosi' come integrati con le
risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002,
n.  189,  e  dell'art.  80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n.
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