Art. 9. 1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2003 citato in premessa, il Ministero dell'interno provvede alla prosecuzione di tutti gli interventi necessari al superamento del medesimo contesto critico, avvalendosi dei poteri e delle deroghe previsti dall'ordinanza n. 3242/2002 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad utilizzare ulteriormente personale con contratto di lavoro temporaneo nel limite massimo di 400 unita', nonche' a disporre per l'allestimento di appositi locali, per l'attivazione e per l'ottimizzazione di collegamenti informatici, nonche' per l'adozione di ogni altra iniziativa negoziale necessaria al reperimento di beni e servizi necessari al superamento dell'emergenza. 3. Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare, ulteriori unita' di personale in servizio direttamente coinvolto nelle attivita' connesse al superamento dell'emergenza in rassegna allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno, nel limite massimo di 1070 unita'. 4. Agli oneri conseguenti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, si provvede a carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza per l'anno finanziario 2004, cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dell'art. 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.