IL VICE MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 254 del
31 ottobre  2001 con il quale al sottosegretario di Stato on.le Mario
Tassone  e'  stato  attribuito  il  titolo di Vice Ministro presso il
Ministero   delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  a  seguito  del
conferimento  allo  stesso  di speciali funzioni a norma dell'art. 10
della legge 31 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 17, che consente
l'affidamento  in  concessione  dei  servizi  di  controllo esistenti
nell'ambito  aeroportuale  per  il  cui espletamento non e' richiesto
l'esercizio  di  pubbliche  potesta' o l'impiego di appartenenti alle
Forze di polizia;
  Visto  il  decreto  interministeriale  29 gennaio  1999,  n. 85, di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992 in materia di affidamento dei
servizi di sicurezza negli aeroporti;
  Visti  gli articoli 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio
1992,  n.  9, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 217/1992,
ed  8  del  citato  regolamento  di  attuazione, che attribuiscono al
Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, il potere di determinare, con proprio
decreto,  gli  importi  dovuti all'erario dal concessionario e quelli
posti   a  carico  dell'utente  che,  effettivamente,  ne  fruisce  a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso;
  Vista  la  delibera  CIPE  4 agosto  2000,  n. 86, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  225  del  26  settembre 2000, concernente lo
schema  di  riordino  della  tariffazione  dei  servizi  aeroportuali
offerti   in  regime  di  esclusiva,  che  annovera  tra  i  compensi
assoggettati a regolamentazione quelli per le operazioni di controllo
di   sicurezza  sui  bagagli  da  stiva  di  cui  al  citato  decreto
interministeriale n. 85/1999;
  Viste  le  nuove  disposizioni del programma nazionale di sicurezza
approvate,  a  seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato
interministeriale  per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e degli
aeroporti (C.I.S.A.);
  Visto  il  regolamento  n.  2320/2002  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Comunita' europea del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni
comuni  per  la  sicurezza  dell'aviazione  civile,  alle  cui  linee
essenziali  si e' gia' uniformato il Programma nazionale di sicurezza
in precedenza richiamato;
  Considerato che lo schema di riordino tariffario approvato dal CIPE
con   la   delibera   4 agosto  2000,  n.  86,  costituisce,  per  le
amministrazioni  e  gli  organi  competenti, atto di indirizzo cui le
stesse  devono  uniformarsi  nella  determinazione dei diritti, delle
tasse e dei corrispettivi nella stessa indicati;
  Viste  le  lettere,  rispettivamente  del  6 febbraio  2004,  prot.
420385/SSA  e del 1° marzo 2004, prot. n. 420634/SSA/sp, con le quali
l'ENAC ha comunicato che le societa' di gestione non sono in grado di
fornire   i  richiesti  dati  di  bilancio  relativi  all'anno  2003,
certificati  secondo  le  prescrizioni  di  cui alla delibera CIPE n.
86/2000,  prima  del  prossimo  31  luglio  2004  e che, pertanto, e'
opportuno  prorogare congruamente il termine di cui all'art. 3, comma
3, del decreto ministeriale 14 marzo 2003 al 30 settembre 2004;
  Visto il proprio decreto 14 marzo 2003, di pari oggetto;
  Riconosciuta la necessita' di confermare provvisoriamente, e per il
tempo  necessario  a  provvedere alla definitiva determinazione della
misura  del  contributo  applicabile per i controlli di sicurezza sul
100%  dei  bagagli  da stiva determinata dal proprio decreto 14 marzo
2003;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale
14 marzo 2003, e' prorogato al 31 dicembre 2004.
  2.  Il termine di cui all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale
14 marzo 2003, e' prorogato al 30 settembre 2004.
  3.  Il termine di cui all'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale
14 marzo 2003, e' prorogato al 31 dicembre 2004.