Art. 2.
  Nell'ambito  del periodo di validita' della proroga di cui all'art.
precedente  l'organismo  di  controllo e' obbligato al rispetto delle
prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 7 luglio 2004
                                         Il direttore generale: Abate