Art. 3.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Lecce»  dovra'  assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati
nelle  premesse,  che  il  prodotto certificato risponda ai requisiti
descritti  dal  disciplinare  predetto  e che sulle confezioni con le
quali  viene  commercializzata  la  denominazione  «Terra  d'Otranto»
riferita  all'olio  extravergine di oliva, venga apposta la dicitura:
«Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ai
sensi dell'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081/92».