Art. 4.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Lecce»  non  puo'  modificare, le modalita' di controllo e il sistema
tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la
denominazione di origine protetta «Terra d'Otranto» riferita all'olio
extravergine  di  oliva,  cosi'  come  depositati presso il Ministero
delle  politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di
detta autorita'.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Lecce»  comunica  ogni  variazione concernente il personale ispettivo
indicato   nella   documentazione  presentata,  la  composizione  del
Comitato   di   certificazione   o   della  struttura  equivalente  e
dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che
risultano   oggettivamente  incompatibili  con  il  mantenimento  del
provvedimento autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.