Art. 5.
  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  ha  durata  di  tre  anni a
decorrere dalla data del presente decreto.
  Nell'ambito   del  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione,  la
«Camera  di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Lecce»
e'  tenuta  ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.