Art. 6.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Lecce»   comunica  con  immediatezza,  e  comunque  con  termine  non
superiore  a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita'
all'utilizzo   della   denominazione   di   origine  protetta  «Terra
d'Otranto»  riferita  all'olio  extravergine di oliva, anche mediante
immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi
diritto.