Art. 7.
  La  «Camera  di  commercio, industria, agricoltura e artigianato di
Lecce»  immette  anche  nel  sistema  informativo del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  tutti  gli elementi conoscitivi di
carattere  tecnico  e  documentale  dell'attivita'  certificativa, ed
adotta  eventuali  opportune misure, da sottoporre preventivamente ad
approvazione  da  parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad
evitare    rischi   di   disapplicazione,   confusione   o   difformi
utilizzazioni  delle  attestazioni di conformita' della denominazione
«Terra d'Otranto» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate
agli  utilizzatori.  Le  modalita'  di  attuazione  di tali procedure
saranno  indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
I  medesimi  elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e
dall'art.  6,  sono  simultaneamente resi noti anche alla Regione nel
cui   ambito   territoriale   ricade  la  zona  di  produzione  della
denominazione  «Terra  d'Otranto»  riferita  all'olio extravergine di
oliva.