Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto ministeriale 3 agosto 2001. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 luglio 2004 Il direttore generale: Abate