IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge del 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2004, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nell'area portuale del comune di Porto Torres (SS) a seguito dell'incendio verificatosi il giorno 1° gennaio 2004; Considerata la condizione di potenziale rischio in cui versa l'intera struttura portuale di Porto Torres per l'attuale compresenza nel bacino industriale sia di attivita' chimico-petrolifere che di traffico passeggeri; Considerata, altresi', la necessita' di adottare tutte le indispensabili iniziative per rimuovere la predetta situazione di pericolo in atto nel porto industriale, al fine di garantire in modo adeguato il trasporto di merci e di persone. Ritenuto imprescindibile ed urgente assicurare la celere prosecuzione ed il completamento degli interventi infrastrutturali di ammodernamento e riqualificazione nei moli, tuttora in atto nel porto civile di Porto Torres, atteso che i tempi delle procedure ordinarie per la realizzazione dei medesimi non sembrano adeguati a fronteggiare la situazione emergenziale che, data l'urgenza, richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 giugno 2004 con cui e' stato espresso formale assenso ai contenuti della presente ordinanza anche in ordine all'aspetto finanziario; D'intesa con la regione Sardegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Sindaco di Porto Torres e' nominato Commissario delegato per l'emergenza di cui in premessa, e provvede alla realizzazione di tutti i necessari interventi diretti al superamento del contesto emergenziale. 2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato puo' avvalersi, ove ritenuto necessario, dell'opera di un soggetto attuatore all'uopo nominato, che agisce sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dal medesimo Commissario. 3. Il Commissario delegato, in particolare, dispone l'adeguamento, l'ampliamento, nonche' la messa in sicurezza dei due punti di ormeggio situati rispettivamente nel porto civile e nel porto industriale, anche provvedendo, ove ritenuto necessario, ad eventuali demolizioni, nonche' all'esecuzione delle opere di escavo necessarie al contenimento dei fondali, anche mediante interventi di dragaggio, per adeguare il fondale al pescaggio delle nuovi navi attese.