Art. 3.
  1.  Il  Commissario delegato provvede, altresi, alla individuazione
di un'area ove sistemare, a stoccaggio definitivo, i rifiuti speciali
portati   in   superficie  dalle  operazioni  di  escavo  del  bacino
commerciale,  provvedendo  alle  occupazioni  di  urgenza  delle aree
occorrenti  per  l'attuazione dei conseguenti e necessari interventi,
anche   a   fini   espropriativi,   adottando  tutte  le  conseguenti
determinazioni  ed  avvalendosi  ove  necessario delle deroghe di cui
all'art. 4 della presente ordinanza.
  2.  I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono
variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti, anche in deroga alla
vigente  legislazione  in  materia  portuale,  nonche' in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza.