Art. 3. 1. Il Commissario delegato provvede, altresi, alla individuazione di un'area ove sistemare, a stoccaggio definitivo, i rifiuti speciali portati in superficie dalle operazioni di escavo del bacino commerciale, provvedendo alle occupazioni di urgenza delle aree occorrenti per l'attuazione dei conseguenti e necessari interventi, anche a fini espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni ed avvalendosi ove necessario delle deroghe di cui all'art. 4 della presente ordinanza. 2. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla vigente legislazione in materia portuale, nonche' in deroga alle disposizioni di cui all'art. 4 della presente ordinanza.