Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza e' autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119; decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 49 e 50; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17; legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art. 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24,nel rispetto della direttiva comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nel rispetto della direttiva comunitaria 93/36/CEE del 14 giugno 1993; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504, 505, 507 e 508, e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 strettamente collegate all'applicazione delle su indicate norme; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga; legge n. 84 del 1994, art. 5.