Art. 4.
  1.  Per  l'attuazione  della presente ordinanza e' autorizzata, nel
rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga
alla seguente normativa:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5 6, 7, 8,
11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 105, 117 e 119;
    decreto  Presidente  della  Repubblica  8 giugno  2001,  n.  327,
articoli 49 e 50;
    legge   7   agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
    legge  11  febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, art.
6,  comma  5,  articoli 9, 10, comma 1-quater ed articoli 14, 16, 17,
19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto
Presidente   Repubblica   21  dicembre  1999,  n.  554,  strettamente
collegate  all'applicazione  delle  su  indicate  norme, nel rispetto
della direttiva comunitaria 93/37/CEE del 14 giugno 1993;
    decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato   dal   decreto   legislativo   25 febbraio  2000,  n.  65,
articoli 6,  7,  8,  9,  22,  23  e  24,nel  rispetto della direttiva
comunitaria 92/50/CEE del 18 giugno 1992;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12  14,  16,  17,  18, 19, 20, 21, 21-bis e 21-ter, coordinato con le
disposizioni  del  decreto  legislativo  25 febbraio 2000, n. 65, nel
rispetto della direttiva comunitaria 93/36/CEE del 14 giugno 1993;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
    regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 501, 502, 503, 504,
505,  507  e 508, e le disposizioni del decreto Presidente Repubblica
15 febbraio  1952,  n.  328  strettamente  collegate all'applicazione
delle su indicate norme;
    leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga;
    legge n. 84 del 1994, art. 5.