Art. 5. 1. Alle esigenze relative all'attuazione della presente ordinanza si provvedera' nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui al capitolo 7841 dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'anno 2004. Gli oneri derivanti dall'art. 6 sono posti a carico del Fondo della protezione civile. 2. Le risorse di cui al comma 1 saranno definite dal Commissario delegato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ai fini del successivo trasferimento su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al Sindaco di Porto Torres - Commissario delegato secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza con le modalita' previste dalla vigente legislazione in materia di contabilita' generale dello Stato.