Art. 5.
  1.  Alle  esigenze relative all'attuazione della presente ordinanza
si provvedera' nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di cui al
capitolo   7841   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
Infrastrutture  e  dei Trasporti per l'anno 2004. Gli oneri derivanti
dall'art. 6 sono posti a carico del Fondo della protezione civile.
  2.  Le  risorse  di cui al comma 1 saranno definite dal Commissario
delegato  entro  30 giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza   ai   fini   del   successivo  trasferimento  su  apposita
contabilita'  speciale  all'uopo  istituita,  intestata al Sindaco di
Porto  Torres  -  Commissario  delegato secondo le modalita' previste
dall'art.   10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
20 aprile 1994, n. 367.
  3.  Il  Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare le spese
sostenute  per  le  attivita'  di  cui alla presente ordinanza con le
modalita'   previste   dalla   vigente  legislazione  in  materia  di
contabilita' generale dello Stato.