Art. 3.

                        Funzioni di gestione

  La  gestione ordinaria e straordinaria e' affidata in ogni istituto
ad  un  direttore  generale,  nominato  dal  presidente della regione
competente,  sentito  il  Ministro  della  salute,  tra  soggetti  in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  11, comma 3, del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
  L'incarico  del  direttore generale ha natura esclusiva, una durata
non   inferiore  ai  tre  e  non  superiore  ai  cinque  anni  ed  e'
disciplinato   da   apposito   contratto   di   prestazione   d'opera
intellettuale  secondo  uno  schema tipo approvato dalla regione, nel
rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla presente intesa.
  Il  direttore  generale assicura la coerenza degli atti di gestione
con  gli  indirizzi  ed  i  programmi  stabiliti dal consiglio di cui
all'art.  2  e con la programmazione nazionale e regionale in materia
di  ricerca  e  di  assistenza  sanitaria.  A  tal fine, il direttore
generale  presenta  periodicamente al consiglio di cui all'art. 2 una
relazione sulla gestione dell'Istituto.
  Il direttore generale rappresenta l'Istituto nei confronti di terzi
ed in giudizio.
  Il  direttore  scientifico  e'  nominato dal Ministro della salute,
sentito  il  presidente  della  regione,  tra soggetti in possesso di
laurea   specialistica  e  di  comprovate  capacita'  scientifiche  e
manageriali,   documentate   anche   attraverso  positive  esperienze
pregresse.  Il  direttore scientifico e' responsabile delle attivita'
di  ricerca  dell'Istituto.  L'incarico  ha  natura esclusiva, ha una
durata  di  cinque  anni  ed e' disciplinato da apposito contratto di
prestazione d'opera intellettuale. L'incarico puo' essere rinnovato.
  Il  direttore  generale  ed  il direttore scientifico coordinano le
rispettive  attivita'  attraverso  un  ufficio di direzione, al quale
partecipano  altresi'  il  direttore  amministrativo  ed il direttore
sanitario dell'ente.
  Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati
dal  direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003. L'incarico ha natura
esclusiva  e  una  durata non inferiore ai tre anni e non superiore a
cinque; cessa in ogni caso con il cessare dell'incarico del direttore
generale  che li ha nominati, puo' essere rinnovato ma non prorogato.
L'incarico  e'  disciplinato  con  apposito  contratto di prestazione
d'opera   intellettuale,  secondo  lo  schema  tipo  approvato  dalla
regione.
  Al  direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore
sanitario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'art.  3-bis,  commi  5, 6, 7, 8, 11 e 12, del decreto legislativo
30 dicembre  1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Le
attivita'   consultive   e   propositive   riservate  dalle  predette
disposizioni  al  sindaco ed alla Conferenza dei sindaci si intendono
riferite al consiglio di cui all'art. 2 della presente intesa.