Art. 3. Funzioni di gestione La gestione ordinaria e straordinaria e' affidata in ogni istituto ad un direttore generale, nominato dal presidente della regione competente, sentito il Ministro della salute, tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. L'incarico del direttore generale ha natura esclusiva, una durata non inferiore ai tre e non superiore ai cinque anni ed e' disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale secondo uno schema tipo approvato dalla regione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalla presente intesa. Il direttore generale assicura la coerenza degli atti di gestione con gli indirizzi ed i programmi stabiliti dal consiglio di cui all'art. 2 e con la programmazione nazionale e regionale in materia di ricerca e di assistenza sanitaria. A tal fine, il direttore generale presenta periodicamente al consiglio di cui all'art. 2 una relazione sulla gestione dell'Istituto. Il direttore generale rappresenta l'Istituto nei confronti di terzi ed in giudizio. Il direttore scientifico e' nominato dal Ministro della salute, sentito il presidente della regione, tra soggetti in possesso di laurea specialistica e di comprovate capacita' scientifiche e manageriali, documentate anche attraverso positive esperienze pregresse. Il direttore scientifico e' responsabile delle attivita' di ricerca dell'Istituto. L'incarico ha natura esclusiva, ha una durata di cinque anni ed e' disciplinato da apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale. L'incarico puo' essere rinnovato. Il direttore generale ed il direttore scientifico coordinano le rispettive attivita' attraverso un ufficio di direzione, al quale partecipano altresi' il direttore amministrativo ed il direttore sanitario dell'ente. Il direttore amministrativo ed il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003. L'incarico ha natura esclusiva e una durata non inferiore ai tre anni e non superiore a cinque; cessa in ogni caso con il cessare dell'incarico del direttore generale che li ha nominati, puo' essere rinnovato ma non prorogato. L'incarico e' disciplinato con apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale, secondo lo schema tipo approvato dalla regione. Al direttore generale, al direttore amministrativo ed al direttore sanitario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 3-bis, commi 5, 6, 7, 8, 11 e 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Le attivita' consultive e propositive riservate dalle predette disposizioni al sindaco ed alla Conferenza dei sindaci si intendono riferite al consiglio di cui all'art. 2 della presente intesa.