Art. 6. Norme finali Per tutto quanto non previsto nella presente intesa e negli allegati alla stessa, nonche' nelle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, gli istituti saranno disciplinati dalle normative regionali di riferimento. Dalla costituzione dei comitati di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 288/2003 non devono derivare oneri aggiuntivi per lo Stato o le regioni, in quanto l'attivita' svolta dai componenti di detti comitati rientra tra i compiti istituzionali. I compensi dei componenti dei consigli di indirizzo e verifica sono a carico delle gestioni degli istituti. Roma, 1° luglio 2004 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino