Art. 6.

                            Norme finali

  Per  tutto  quanto  non  previsto  nella  presente  intesa  e negli
allegati  alla  stessa,  nonche' nelle disposizioni di cui al decreto
legislativo   16 ottobre   2003,   n.   288,   gli  istituti  saranno
disciplinati dalle normative regionali di riferimento.
  Dalla costituzione dei comitati di vigilanza di cui all'art. 16 del
decreto  legislativo n. 288/2003 non devono derivare oneri aggiuntivi
per  lo  Stato  o  le  regioni,  in  quanto  l'attivita'  svolta  dai
componenti  di  detti comitati rientra tra i compiti istituzionali. I
compensi  dei  componenti dei consigli di indirizzo e verifica sono a
carico delle gestioni degli istituti.
    Roma, 1° luglio 2004
                                             Il Presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino