(all. 1 - art. 1)
SCHEMA-TIPO  DI  REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE  FUNZIONAMENTO DEGLI
         ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

    Ai sensi dell'atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e
funzionamento   degli   istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  non  trasformati in fondazioni» sancita dalla Conferenza
Stato-regioni il 1° luglio 2004.
    Il presente schema tipo costituisce la base di riferimento per la
elaborazione dell'atto di organizzazione degli istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico.
    Ciascun  ente,  in  relazione  alla  propria  specificita'  ed in
conformita'  alla  normativa  regionale  di  riferimento,  declina  i
contenuti   in  particolare  riferiti  alla  «missione  e  finalita»,
all'individuazione   dell'organigramma   dettagliato   (dipartimenti,
servizi,  strutture  complesse  e  semplici,  dotazione organica), al
patrimonio disponibile ed indispensabile, etc.

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE dell'IRCCS «.........................»

                               Art. 1.

                        Denominazione e sede

    L'Istituto  «....»  e'  Istituto  di  ricovero e cura a carattere
scientifico  (lRCCS)  a  rilevanza nazionale riconosciuto con decreto
ministeriale    n.    ....................   del.............   nella
specializzazione disciplinare «....»
    L'Istituto ha sede in....

                               Art. 2.

                        Missione e finalita'

    L'Istituto  «....»,  in  coerenza  con  le  disposizioni di legge
vigenti  per  gli  IRCCS  e  negli ambiti disciplinari individuati in
conformita'  alla  programmazione  nazionale e regionale, persegue le
seguenti finalita':
      1) svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e
negli  ambiti disciplinari individuati in sede di riconoscimento e in
conformita'  alla  programmazione nazionale e regionale, attivita' di
assistenza  sanitaria  e  di  ricerca  biomedica e sanitaria, di tipo
clinico e traslazionale;
      2)  elaborare  ed attuare, direttamente o in rapporto con altri
enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria
con  riferimento  agli  ambiti  istituzionali  di  attivita' e per il
miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
      3)  sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di
organizzazione    in   campo   sanitario,   nei   rispettivi   ambiti
disciplinari;
      4)  supportare  tramite  idonee  modalita',  le  istituzioni di
istruzione e formazione pre e post laurea;
      5)  svolgere  ogni  altra attivita' strumentale e funzionale al
perseguimento delle proprie finalita'.

                               Art. 3.

                              Strumenti

    L'Istituto per il raggiungimento del suo scopo puo':
      a) stipulare  atti  e  contratti,  ivi  comprese  la locazione,
l'assunzione  in concessione o comodato o l'acquisto della proprieta'
o di altri diritti reali su immobili;
      b) amministrare,  gestire  e valorizzare i beni di cui abbia la
disponibilita' a qualunque titolo;
      c) acquisire  da  parte  di soggetti pubblici e privati risorse
finanziarie  e  beni  da  destinare  allo svolgimento delle attivita'
istituzionali;
      d) stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici
e  soggetti privati, partecipare ad associazioni, consorzi, societa',
enti  ed  istituzioni,  pubbliche  e  private,  la  cui attivita' sia
rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio;
      e) svolgere   ogni  attivita'  idonea  ovvero  di  supporto  al
perseguimento delle finalita' istituzionali.

                               Art. 4.

                              Attivita'

    L'Istituto  svolge  la  propria attivita' sulla base di programmi
annuali  e  pluriennali  che  pianificano l'attivita' di ricerca e di
assistenza secondo un principio di stretto collegamento.
    In  particolare,  l'Istituto  programma  l'attivita'  di  ricerca
coerentemente  con  il programma di ricerca sanitaria di cui all'art.
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia,
privilegiando  i  progetti  eseguibili  in  rete  e  quelli sui quali
possono  aggregarsi  piu' enti, anche al fine di evitare duplicazioni
di attivita' e dispersione dei finanziamenti.
    I   volumi  e  le  tipologie  dell'attivita'  assistenziale  sono
definiti  mediante  appositi  accordi  con  la  Regione da stipularsi
secondo  le  norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle
peculiarita'  delle  attivita'  svolte  dall'Istituto.  Detti accordi
costituiscono    riferimento   per   l'attivita'   di   indirizzo   e
programmazione del consiglio di cui al successivo art. 9.
    L'istituto  svolge le attivita' strumentali di cui all'art. 9 del
decreto  legislativo  n.  288/2003  sulla base di programmi annuali e
pluriennali   predisposti  dal  direttore  generale  ed  approvati  e
deliberati  dal  Consiglio  di  indirizzo  e  verifica e ne destina i
relativi proventi in via prioritaria al finanziamento delle attivita'
di ricerca ed alla qualificazione del personale.

                               Art. 5.

                     Organizzazione e personale

    Ferme  restando  le  disposizioni  di  legge nazionale vigenti in
materia di IRCSS e quanto contenuto nell'Atto di intesa Stato-regioni
stipulato   il   1° luglio   2004,  l'Istituto  articola  la  propria
organizzazione  interna nel rispetto di quanto previsto dalla regione
con i seguenti provvedimenti:.... ....
    Il  numero  e  la  tipologia  dei  dipartimenti  e  delle  unita'
operative  complesse e semplici e la dotazione organica complessiva e
specifica  sono  definite almeno ogni tre anni dal direttore generale
con  apposito  atto  di  organizzazione, da sottoporre al Comitato di
vigilanza  di  cui  all'art.  16 del decreto legislativo n. 288/2003.
Nella  definizione  dell'assetto organizzativo, il direttore generale
valuta  espressamente  le esigenze connesse all'attivita' di ricerca,
alle  collaborazioni  in  atto  tra  unita'  e  tra laboratori, anche
appartenenti a diverse unita' operative e favorisce, su richiesta, la
mobilita'   interna   dei  ricercatori.  Sulle  predette  materie  il
direttore  generale  acquisisce  il parere obbligatorio del direttore
scientifico.
    Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto e' disciplinato
dalle  disposizioni  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 165/2001 e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  al  decreto  legislativo n.
502/1992  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  dai  CCNL di
comparto vigenti.

                               Art. 6.

                    Patrimonio e mezzi finanziari

    Il  patrimonio  dell'Istituto,  fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  7  del  decreto  legislativo  16 ottobre  2003, n. 288, e'
costituito  da  tutti  i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti
come risultanti a libro cespiti. I beni suddetti sono inventariati in
patrimonio  disponibile  ed  indisponibile.  I  beni immobili facenti
parte  del  patrimonio  disponibile  sono  gestiti  nell'ottica della
salvaguardia   della   valorizzazione  e  migliore  redditivita'  dei
medesimi e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel
rispetto della normativa vigente.
    E'  fatto  divieto  di  utilizzare  i  finanziamenti ricevuti per
l'attivita' di ricerca ad altri fini.

                               Art. 7.

                        Esercizio finanziario

    L'Istituto  organizza  la  propria  struttura  mediante centri di
costo  in  grado di programmare e rendicontare la gestione economica,
amministrativa  e  delle risorse umane e strumentali. Le disposizioni
specifiche  sull'attivita' contabile e finanziaria dell'Istituto sono
contenute  in  appositi  regolamenti adottati dal direttore generale,
nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.
    L'esercizio  finanziario  ha  inizio  il  1° gennaio e termina il
31 dicembre  di  ciascun anno. Il bilancio deve essere certificato da
una societa' di revisione.

                               Art. 8.

                               Organi

    Sono organi dell'Istituto:
      il Consiglio di indirizzo e verifica;
      il direttore generale;
      il direttore scientifico;
      il collegio sindacale.

                               Art. 9.

                  Consiglio di indirizzo e verifica

    Il  consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni,
salvo  revoca  per  giusta  causa ed i suoi componenti possono essere
rinominati.  Qualora  nel  corso  del  mandato  venga  a  cessare per
qualsiasi  motivo  un  componente,  il soggetto che lo aveva nominato
provvedera'  senza  indugio  alla sua sostituzione con altro soggetto
per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica.
    Il consiglio ha il compito di:
      a) definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i
programmi   annuali   e   pluriennali   di  attivita'  e  verificarne
l'attuazione;
      b) esprimere   parere   preventivo  obbligatorio  al  direttore
generale  sul  bilancio  preventivo e il bilancio di esercizio, sulle
modifiche  al  regolamento  di  organizzazione e funzionamento, sugli
atti  di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di
costituzione  o  partecipazione  a  societa', consorzi, altri enti ed
associazioni;
      c) nominare  i  componenti del comitato tecnico-scientifico, su
proposta del direttore scientifico;
      d) svolgere   le   funzioni   di   verifica   sulle   attivita'
dell'Istituto  e  sui  risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed
agli obiettivi predeterminati.
    Il  consiglio  esprime  il  proprio  parere  entro quarantacinque
giorni  dalla  richiesta;  in  caso di silenzio, il parere si intende
positivo.  In caso di risultato negativo della gestione, il consiglio
riferisce  al  comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, del
decreto  legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da
adottare.
    Il  Presidente  del  consiglio  di indirizzo e verifica cura, per
quanto  di  competenza,  le  relazioni con enti, istituzioni, imprese
pubbliche  e  private ed altri organismi, anche al fine di instaurare
rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto.
    In  caso  di  assenza  o impedimento temporaneo, il presidente e'
sostituito  da  un  componente  del  consiglio  da  lui espressamente
delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'.

                              Art. 10.

                        Convocazione e quorum

    Il consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta
al  mese,  nonche'  ogni  qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o ad
istanza  di almeno uno dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio
sono di norma tenute presso la sede dell'Istituto.
    Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita' del
proprio  funzionamento, si riunisce validamente con la presenza della
maggioranza  dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In
caso  di  parita'  prevale  il  voto  del presidente. E' richiesta la
maggioranza  di  due  terzi  dei  componenti  del  consiglio per ogni
modificazione  del  livello  e  delle  tipologie  di servizi sanitari
erogati  in  regime  di  accreditamento  e  per  l'approvazione delle
modifiche   al  Regolamento  di  organizzazione.  Alle  riunioni  del
consiglio  partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale,
il  direttore  scientifico  ed  i  componenti del collegio sindacale;
possono  altresi'  partecipare,  senza diritto di voto, i soggetti di
volta in volta invitati dal consiglio stesso.

                              Art. 11.

                        Il direttore generale

    Fermo  restando  le  disposizioni  normative  statali e regionali
vigenti  in  materia,  il  direttore  generale rappresenta legalmente
l'istituto  ed  esercita  tutti i poteri di gestione; in particolare,
egli  e'  responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal
consiglio  di  indirizzo  e verifica ed assume le determinazioni e le
delibere  in  ordine  alla  realizzazione  dei  programmi  e progetti
adottati,  e'  responsabile  della  gestione  finanziaria, tecnica ed
amministrativa  dell'Istituto,  incluse  la organizzazione e gestione
del personale.
    Il  direttore generale coordina le attivita' di gestione mediante
il  Collegio  di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche.

                              Art. 12.

                        Direttore scientifico

    Fermo  restando  le  disposizioni  normative  statali e regionali
vigenti  in  materia,  il  direttore  scientifico promuove e coordina
l'attivita'  di  ricerca  scientifica  dell'Istituto  e  gestisce  il
relativo  budget, concordato annualmente con il direttore generale in
relazione  agli  indirizzi del consiglio di indirizzo e verifica e la
cui  misura, in ogni caso, non puo' essere inferiore ai finanziamenti
destinati all'Istituto per l'attivita' di ricerca.
    Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico
ed   esprime   parere   obbligatorio   al  direttore  generale  sulle
determinazioni  e  sulle  delibere  inerenti  le attivita' cliniche e
scientifiche,  le  assunzioni  e  l'utilizzo  del  personale medico e
sanitario   non   medico.  Il  direttorescientifico  stipula  con  il
direttore  generale  dell'Istituto  un contratto di lavoro di diritto
privato,  a  termine  e  di natura esclusiva, di durata quinquennale.
L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio successivo
a quello in carica all'atto del conferimento e puo' essere rinnovato,
    Il trattamento economico del direttore scientifico e' commisurato
a quello del direttore generale, come limite massimo.

                              Art. 13.

                         Collegio sindacale

    Il   collegio  sindacale  e'  composto  secondo  quanto  previsto
all'art.  4  del  decreto  legislativo  n.  288/2003  ed  esercita le
funzioni e le attivita' ivi previste.
    Il collegio sindacale e' convocato dal presidente del collegio.
    Gli  emolumenti dei sindaci sono stabiliti in analogia con quanto
previsto per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali.

                              Art. 14.

           Direttore sanitario e direttore amministrativo

    Il  direttore  generale  si  avvale  della  collaborazione  di un
direttore amministrativo e di un direttore sanitario, all'uopo da lui
scelti  tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del
decreto legislativo n. 288/2003.
    Il  trattamento economico del direttore sanitario e del direttore
amministrativo  e'  stabilito  in  analogia  a quanto previsto per le
corrispondenti  figure delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende
ospedaliere.
    Il  direttore  sanitario  ed il direttore amministrativo svolgono
i compiti  previsti dal decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia.

                              Art. 15.

                    Comitato tecnico scientifico

    Il  comitato  tecnico  scientifico  ha  funzioni  consultive e di
supporto tecnico-scientifico all'attivita' clinica e di ricerca
    Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa
di  diritto  il  direttore  sanitario  ed  e'  composto da altri otto
membri,  scelti  dal  comitato  di  indirizzo e verifica in numero di
quattro  tra  i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale
medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie
con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni. I componenti del
Comitato  restano in carica per una durata non superiore a quella del
direttore  scientifico, Qualora nel corso del mandato venga a cessare
per  qualsiasi  motivo un componente del comitato tecnico-scientifico
questo  sara' sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del
mandato dei componenti in carica.
    Il  comitato  tecnico-scientifico  viene  informato dal direttore
scientifico  sull'attivita' dell'Istituto e formula pareri consultivi
e  proposte  sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca
dello stesso, nonche', in via preventiva, sulle singole iniziative di
carattere scientifico.

                              Art. 16.

                           Comitato etico

    Il  comitato  etico indipendente opera in forza ed in adempimento
dei  decreti  ministeriali  15 luglio  1997  (Recepimento delle linee
guida  dell'Unione  europea di buona pratica clinica per l'esecuzione
delle  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali)  e  18 marzo  1998
(Modalita'   per   l'esecuzione  degli  accertamenti  sui  medicinali
utilizzati nelle sperimentazioni cliniche).
    Il comitato e' composto da due esperti di bioetica, un esperto in
materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un
rappresentante  delle  professioni  sanitarie,  nonche' dal direttore
scientifico,   dal  direttore  sanitario  e  dal  responsabile  della
farmacia.
    Il  comitato  valuta  sotto  il  profilo  etico  i  programmi  di
sperimentazione  scientifica  e  terapeutica  avviati  nell'Istituto;
fornisce  pareri  sulle  questioni  ad  esso sottoposte dal direttore
generale,  dal  direttore  scientifico o dal consiglio di indirizzo e
verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza.

                              Art. 17.

                              Vigilanza

    L'Istituto  e'  sottoposto alla vigilanza del comitato paritetico
costituito  con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'art.
16  del  decreto  legislativo  n.  288 del 16 ottobre 2003 e a quanto
previsto  dall'art. 2 dell'atto di intesa Stato-regioni decreto-legge
1° luglio   2004,  ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  legislativo
16 ottobre  2003,  n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno
2003, n. 131.
    In  caso  di risultato negativo dell'attivita' di verifica di cui
all'art.  9,  del presente atto, il Consiglio di indirizzo e verifica
riferisce al Comitato di vigilanza, proponendo le misure da adottare.
    Il  Ministro  della  salute esercita i poteri riservati per legge
all'Autorita'  vigilante e, d'intesa con il Presidente della regione,
puo'   nominare  un  commissario  straordinario  con  il  compito  di
rimuovere  le  irregolarita'  e sanare la situazione di passivo, sino
alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

                              Art. 18.

                               Rinvio

    Per  tutto  quanto non previsto dal presente atto si applicano le
disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia.

                             ----------

                             Allegato A

EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI ATTO DI INTESA
RECANTE:  «ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI
RICOVERO   E   CURA   A  CARATTERE  SCIENTIFICO  NON  TRASFORMATI  IN
FONDAZIONI»,  DI  CUI  ALL'ART.  5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE
                            2003, N. 288.

              Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-regioni

         Proposta di Schema di Regolamento di organizzazione

                               Art. 2.

    All'art.  2,  punto 3, dopo la parola «sanitario» aggiungere «nei
rispettivi ambiti disciplinari».

                               Art. 3.

    All'art.  3,  alla  fine  della  lettera  d)  aggiungere  «la cui
attivita'  sia  rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello
proprio.

                               Art. 9.

    Al penultimo capoverso, dopo le parole «si intende» sostituire la
parola «negativo» con «positivo»;
    nell'ultimo  capoverso  dopo  le  parole «di indirizzo e verifica
cura» inserire «per quanto di competenza».