SCHEMA-TIPO DI REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO Ai sensi dell'atto di intesa recante: «Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazioni» sancita dalla Conferenza Stato-regioni il 1° luglio 2004. Il presente schema tipo costituisce la base di riferimento per la elaborazione dell'atto di organizzazione degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Ciascun ente, in relazione alla propria specificita' ed in conformita' alla normativa regionale di riferimento, declina i contenuti in particolare riferiti alla «missione e finalita», all'individuazione dell'organigramma dettagliato (dipartimenti, servizi, strutture complesse e semplici, dotazione organica), al patrimonio disponibile ed indispensabile, etc. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE dell'IRCCS «.........................» Art. 1. Denominazione e sede L'Istituto «....» e' Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (lRCCS) a rilevanza nazionale riconosciuto con decreto ministeriale n. .................... del............. nella specializzazione disciplinare «....» L'Istituto ha sede in.... Art. 2. Missione e finalita' L'Istituto «....», in coerenza con le disposizioni di legge vigenti per gli IRCCS e negli ambiti disciplinari individuati in conformita' alla programmazione nazionale e regionale, persegue le seguenti finalita': 1) svolgere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e negli ambiti disciplinari individuati in sede di riconoscimento e in conformita' alla programmazione nazionale e regionale, attivita' di assistenza sanitaria e di ricerca biomedica e sanitaria, di tipo clinico e traslazionale; 2) elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attivita' e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse; 3) sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari; 4) supportare tramite idonee modalita', le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea; 5) svolgere ogni altra attivita' strumentale e funzionale al perseguimento delle proprie finalita'. Art. 3. Strumenti L'Istituto per il raggiungimento del suo scopo puo': a) stipulare atti e contratti, ivi comprese la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto della proprieta' o di altri diritti reali su immobili; b) amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui abbia la disponibilita' a qualunque titolo; c) acquisire da parte di soggetti pubblici e privati risorse finanziarie e beni da destinare allo svolgimento delle attivita' istituzionali; d) stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici e soggetti privati, partecipare ad associazioni, consorzi, societa', enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attivita' sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio; e) svolgere ogni attivita' idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalita' istituzionali. Art. 4. Attivita' L'Istituto svolge la propria attivita' sulla base di programmi annuali e pluriennali che pianificano l'attivita' di ricerca e di assistenza secondo un principio di stretto collegamento. In particolare, l'Istituto programma l'attivita' di ricerca coerentemente con il programma di ricerca sanitaria di cui all'art. 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e con gli atti di programmazione regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti, anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e dispersione dei finanziamenti. I volumi e le tipologie dell'attivita' assistenziale sono definiti mediante appositi accordi con la Regione da stipularsi secondo le norme nazionali e regionali vigenti, tenendo conto delle peculiarita' delle attivita' svolte dall'Istituto. Detti accordi costituiscono riferimento per l'attivita' di indirizzo e programmazione del consiglio di cui al successivo art. 9. L'istituto svolge le attivita' strumentali di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 288/2003 sulla base di programmi annuali e pluriennali predisposti dal direttore generale ed approvati e deliberati dal Consiglio di indirizzo e verifica e ne destina i relativi proventi in via prioritaria al finanziamento delle attivita' di ricerca ed alla qualificazione del personale. Art. 5. Organizzazione e personale Ferme restando le disposizioni di legge nazionale vigenti in materia di IRCSS e quanto contenuto nell'Atto di intesa Stato-regioni stipulato il 1° luglio 2004, l'Istituto articola la propria organizzazione interna nel rispetto di quanto previsto dalla regione con i seguenti provvedimenti:.... .... Il numero e la tipologia dei dipartimenti e delle unita' operative complesse e semplici e la dotazione organica complessiva e specifica sono definite almeno ogni tre anni dal direttore generale con apposito atto di organizzazione, da sottoporre al Comitato di vigilanza di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 288/2003. Nella definizione dell'assetto organizzativo, il direttore generale valuta espressamente le esigenze connesse all'attivita' di ricerca, alle collaborazioni in atto tra unita' e tra laboratori, anche appartenenti a diverse unita' operative e favorisce, su richiesta, la mobilita' interna dei ricercatori. Sulle predette materie il direttore generale acquisisce il parere obbligatorio del direttore scientifico. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto e' disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dai CCNL di comparto vigenti. Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari Il patrimonio dell'Istituto, fermo restando quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esso appartenenti come risultanti a libro cespiti. I beni suddetti sono inventariati in patrimonio disponibile ed indisponibile. I beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile sono gestiti nell'ottica della salvaguardia della valorizzazione e migliore redditivita' dei medesimi e possono essere oggetto di alienazione a titolo oneroso nel rispetto della normativa vigente. E' fatto divieto di utilizzare i finanziamenti ricevuti per l'attivita' di ricerca ad altri fini. Art. 7. Esercizio finanziario L'Istituto organizza la propria struttura mediante centri di costo in grado di programmare e rendicontare la gestione economica, amministrativa e delle risorse umane e strumentali. Le disposizioni specifiche sull'attivita' contabile e finanziaria dell'Istituto sono contenute in appositi regolamenti adottati dal direttore generale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio deve essere certificato da una societa' di revisione. Art. 8. Organi Sono organi dell'Istituto: il Consiglio di indirizzo e verifica; il direttore generale; il direttore scientifico; il collegio sindacale. Art. 9. Consiglio di indirizzo e verifica Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni, salvo revoca per giusta causa ed i suoi componenti possono essere rinominati. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente, il soggetto che lo aveva nominato provvedera' senza indugio alla sua sostituzione con altro soggetto per il residuo periodo del mandato degli altri consiglieri in carica. Il consiglio ha il compito di: a) definire gli indirizzi strategici dell'Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attivita' e verificarne l'attuazione; b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, sulle modifiche al regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione a societa', consorzi, altri enti ed associazioni; c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico; d) svolgere le funzioni di verifica sulle attivita' dell'Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. Il consiglio esprime il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla richiesta; in caso di silenzio, il parere si intende positivo. In caso di risultato negativo della gestione, il consiglio riferisce al comitato di vigilanza di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, proponendo le misure da adottare. Il Presidente del consiglio di indirizzo e verifica cura, per quanto di competenza, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative dell'Istituto. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il presidente e' sostituito da un componente del consiglio da lui espressamente delegato o, in assenza di delega, da quello piu' anziano di eta'. Art. 10. Convocazione e quorum Il consiglio di indirizzo e verifica si riunisce almeno una volta al mese, nonche' ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita' o ad istanza di almeno uno dei suoi componenti. Le riunioni del consiglio sono di norma tenute presso la sede dell'Istituto. Il consiglio, che stabilisce alla prima riunione le modalita' del proprio funzionamento, si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. E' richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del consiglio per ogni modificazione del livello e delle tipologie di servizi sanitari erogati in regime di accreditamento e per l'approvazione delle modifiche al Regolamento di organizzazione. Alle riunioni del consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale; possono altresi' partecipare, senza diritto di voto, i soggetti di volta in volta invitati dal consiglio stesso. Art. 11. Il direttore generale Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, il direttore generale rappresenta legalmente l'istituto ed esercita tutti i poteri di gestione; in particolare, egli e' responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dal consiglio di indirizzo e verifica ed assume le determinazioni e le delibere in ordine alla realizzazione dei programmi e progetti adottati, e' responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Istituto, incluse la organizzazione e gestione del personale. Il direttore generale coordina le attivita' di gestione mediante il Collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Art. 12. Direttore scientifico Fermo restando le disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia, il direttore scientifico promuove e coordina l'attivita' di ricerca scientifica dell'Istituto e gestisce il relativo budget, concordato annualmente con il direttore generale in relazione agli indirizzi del consiglio di indirizzo e verifica e la cui misura, in ogni caso, non puo' essere inferiore ai finanziamenti destinati all'Istituto per l'attivita' di ricerca. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio al direttore generale sulle determinazioni e sulle delibere inerenti le attivita' cliniche e scientifiche, le assunzioni e l'utilizzo del personale medico e sanitario non medico. Il direttorescientifico stipula con il direttore generale dell'Istituto un contratto di lavoro di diritto privato, a termine e di natura esclusiva, di durata quinquennale. L'incarico cessa comunque con l'insediamento del Consiglio successivo a quello in carica all'atto del conferimento e puo' essere rinnovato, Il trattamento economico del direttore scientifico e' commisurato a quello del direttore generale, come limite massimo. Art. 13. Collegio sindacale Il collegio sindacale e' composto secondo quanto previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 288/2003 ed esercita le funzioni e le attivita' ivi previste. Il collegio sindacale e' convocato dal presidente del collegio. Gli emolumenti dei sindaci sono stabiliti in analogia con quanto previsto per il medesimo incarico presso le Aziende sanitarie locali. Art. 14. Direttore sanitario e direttore amministrativo Il direttore generale si avvale della collaborazione di un direttore amministrativo e di un direttore sanitario, all'uopo da lui scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 288/2003. Il trattamento economico del direttore sanitario e del direttore amministrativo e' stabilito in analogia a quanto previsto per le corrispondenti figure delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere. Il direttore sanitario ed il direttore amministrativo svolgono i compiti previsti dal decreto 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e dalla normativa regionale in materia. Art. 15. Comitato tecnico scientifico Il comitato tecnico scientifico ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico all'attivita' clinica e di ricerca Il comitato e' presieduto dal direttore scientifico, vi partecipa di diritto il direttore sanitario ed e' composto da altri otto membri, scelti dal comitato di indirizzo e verifica in numero di quattro tra i responsabili di dipartimento, di uno tra il personale medico dirigente, di uno tra il personale delle professioni sanitarie con incarichi dirigenziali e da due esperti esterni. I componenti del Comitato restano in carica per una durata non superiore a quella del direttore scientifico, Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi motivo un componente del comitato tecnico-scientifico questo sara' sostituito da altro soggetto per il residuo periodo del mandato dei componenti in carica. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore scientifico sull'attivita' dell'Istituto e formula pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello stesso, nonche', in via preventiva, sulle singole iniziative di carattere scientifico. Art. 16. Comitato etico Il comitato etico indipendente opera in forza ed in adempimento dei decreti ministeriali 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e 18 marzo 1998 (Modalita' per l'esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche). Il comitato e' composto da due esperti di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonche' dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia. Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'Istituto; fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza. Art. 17. Vigilanza L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del comitato paritetico costituito con decreto del Ministro della salute, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 e a quanto previsto dall'art. 2 dell'atto di intesa Stato-regioni decreto-legge 1° luglio 2004, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In caso di risultato negativo dell'attivita' di verifica di cui all'art. 9, del presente atto, il Consiglio di indirizzo e verifica riferisce al Comitato di vigilanza, proponendo le misure da adottare. Il Ministro della salute esercita i poteri riservati per legge all'Autorita' vigilante e, d'intesa con il Presidente della regione, puo' nominare un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivo, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. Art. 18. Rinvio Per tutto quanto non previsto dal presente atto si applicano le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia. ---------- Allegato A EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLA SALUTE DI ATTO DI INTESA RECANTE: «ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO NON TRASFORMATI IN FONDAZIONI», DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 OTTOBRE 2003, N. 288. Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato-regioni Proposta di Schema di Regolamento di organizzazione Art. 2. All'art. 2, punto 3, dopo la parola «sanitario» aggiungere «nei rispettivi ambiti disciplinari». Art. 3. All'art. 3, alla fine della lettera d) aggiungere «la cui attivita' sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quello proprio. Art. 9. Al penultimo capoverso, dopo le parole «si intende» sostituire la parola «negativo» con «positivo»; nell'ultimo capoverso dopo le parole «di indirizzo e verifica cura» inserire «per quanto di competenza».