Art. 4. Iscrizione agli elenchi regionali 1. L'iscrizione agli elenchi regionali di cui all'art. 3 puo' essere richiesta, documentando il rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2: a) dai titolari di laboratori gia' inseriti in via provvisoria nell'elenco predisposto dal Ministero della salute ai fini dell'autocontrollo alimentare citato nelle premesse, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti gia' presentati al Ministero della salute, che saranno trasmessi alle regioni e province autonome entro centoventi giorni dalla data in cui e' sancito il presente accordo; b) dai titolari di laboratori gia' inseriti in via provvisoria negli elenchi eventualmente predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, facendo riferimento alla documentazione ed agli atti gia' presentati ai fini dell'inserimento in detti elenchi provvisori; c) dai titolari di laboratori che intendono effettuare l'attivita' di cui trattasi e non risultano iscritti in nessuno degli elenchi di cui ai precedenti punti a) e b). 2. I laboratori di cui al comma 1 che non risultano accreditati ai sensi dell'art. 2, comma 2, possono essere iscritti presentando copia del contratto stipulato con l'organismo di accreditamento, attestante l'avvio delle procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento di cui al comma 2 del citato art. 2. In ogni caso l'accreditamento dovra' essere acquisito entro trentasei mesi dalla data di iscrizione negli elenchi regionali. 3. Il mancato accreditamento del laboratorio o il difetto della sua comunicazione entro i termini previsti dal comma 2 del presente articolo comportano la cancellazione d'ufficio dagli elenchi regionali, senza la possibilita' di reiterare l'istanza di iscrizione, salvo aver dimostrato preventivamente l'avvenuto ottenimento dell'accreditamento di cui all'art. 2, comma 2. 4. I titolari dei laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' di cui alla lettera c) gia' operanti ai fini del decreto legislativo n. 155/1997, devono presentare l'istanza di iscrizione agli elenchi regionali entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento formale con il quale le regioni e le province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo.