Art. 10. Sistema informativo UGM 1. Il SI assicura l'archiviazione e il reperimento dei dati, delle informazioni e dei documenti, anche informatici, degli UGM relativi ai minori e/o agli aspiranti all'adozione. 2. I cambiamenti di stato giuridico relativi ai minori e/o agli aspiranti all'adozione sono aggiornati nella base dati del SI dell'UGM competente e, di conseguenza, aggiornati nella BDA tramite invio di plichi informativi. 3. Il SI memorizza, in una porzione della base dati denominata «base dati SI-DBA», i dati di interesse della BDA da utilizzare per la formazione dei plichi informativi. 4. I programmi per elaboratore e le procedure della BDA non modificano, ne' eliminano, i dati presenti nel SI. 5. Nel caso in cui, per problematiche logistiche e/o organizzative, il SI non risulti attivo o in uso presso l'UGM, l'affluenza dei dati verso la BDA e' garantita da funzioni di inserimento dati ai sensi dell'art. 20.