Art. 10.
                       Sistema informativo UGM
  1.  Il SI assicura l'archiviazione e il reperimento dei dati, delle
informazioni  e  dei documenti, anche informatici, degli UGM relativi
ai minori e/o agli aspiranti all'adozione.
  2.  I  cambiamenti  di  stato giuridico relativi ai minori e/o agli
aspiranti  all'adozione  sono  aggiornati  nella  base  dati  del  SI
dell'UGM  competente  e, di conseguenza, aggiornati nella BDA tramite
invio di plichi informativi.
  3.  Il  SI  memorizza,  in  una porzione della base dati denominata
«base  dati  SI-DBA», i dati di interesse della BDA da utilizzare per
la formazione dei plichi informativi.
  4.  I  programmi  per  elaboratore  e  le  procedure  della BDA non
modificano, ne' eliminano, i dati presenti nel SI.
  5. Nel caso in cui, per problematiche logistiche e/o organizzative,
il  SI non risulti attivo o in uso presso l'UGM, l'affluenza dei dati
verso  la  BDA  e' garantita da funzioni di inserimento dati ai sensi
dell'art. 20.