Art. 11.
                   Requisiti tecnici di sicurezza
  1.   Per   il   gestore  centrale  dell'accesso,  per  i  punti  di
trasmissione   e   per   il   punto  centrale  di  ricezione  trovano
applicazione,  quali  livelli  minimi  di  sicurezza,  le politiche e
procedure di sicurezza stabilite per la RUG.