Art. 12. Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione 1. Per la trasmissione telematica dei plichi informativi e di qualsiasi altro messaggio, il gestore centrale dell'accesso, i punti di trasmissione ed il punto centrale di ricezione utilizzano l'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dalla RUG. 2. Per la comunicazione con entita' esterne al dominio giustizia il gestore centrale dell'accesso utilizza l'infrastruttura tecnologica resa disponibile dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.