Art. 12.
   Requisiti tecnici relativi all'infrastruttura di comunicazione
  1.  Per  la  trasmissione  telematica  dei  plichi informativi e di
qualsiasi  altro messaggio, il gestore centrale dell'accesso, i punti
di   trasmissione  ed  il  punto  centrale  di  ricezione  utilizzano
l'infrastruttura tecnologica messa a disposizione dalla RUG.
  2. Per la comunicazione con entita' esterne al dominio giustizia il
gestore  centrale  dell'accesso utilizza l'infrastruttura tecnologica
resa  disponibile  dalla direzione generale per i sistemi informativi
automatizzati.