Art. 13.
                        Gestione delle utenze
  1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito il registro
delle utenze abilitate all'accesso alla BDA.
  2. Il registro contiene le seguenti informazioni:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) credenziali di autenticazione, ed in particolare:
      utenza;
      parola chiave;
    e) ufficio: in particolare:
      tipologia dell'ufficio;
      sede dell'ufficio;
    f) tipologia dell'utenza: utenza SI, utenza non-SI;
    g) SI di provenienza (per i soggetti abilitati con «utenza SI»);
    h) data ed ora di creazione dell'utenza;
    i) data ed ora dell'ultima variazione dell'utenza;
    j) stato dell'utenza: attivo, non attivo;
    k) profilo di autorizzazione.
  2. L'identificazione dei soggetti abilitati all'accesso alla BDA e'
basata sull'abbinamento: credenziale di autenticazione - ufficio.
  3.  La  predisposizione  delle utenze della BDA avviene secondo due
modalita' diverse e non complementari:
    «utenza  SI»:  per  gli  utenti  degli  UGM dotati di un SI viene
garantito  un  automatico  allineamento  delle  utenze  impostate nel
sistema;
    «utenza  non-SI»: per tutti gli altri utenti degli UGM, a seguito
della  specifica richiesta da parte del capo dell'ufficio, il gestore
centrale  dell'accesso  provvede alla predisposizione delle utenze da
comunicare direttamente al personale.
  4.  Non e' consentita utenza collettiva relativa ad uffici o unita'
organizzative.