Art. 13. Gestione delle utenze 1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito il registro delle utenze abilitate all'accesso alla BDA. 2. Il registro contiene le seguenti informazioni: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) credenziali di autenticazione, ed in particolare: utenza; parola chiave; e) ufficio: in particolare: tipologia dell'ufficio; sede dell'ufficio; f) tipologia dell'utenza: utenza SI, utenza non-SI; g) SI di provenienza (per i soggetti abilitati con «utenza SI»); h) data ed ora di creazione dell'utenza; i) data ed ora dell'ultima variazione dell'utenza; j) stato dell'utenza: attivo, non attivo; k) profilo di autorizzazione. 2. L'identificazione dei soggetti abilitati all'accesso alla BDA e' basata sull'abbinamento: credenziale di autenticazione - ufficio. 3. La predisposizione delle utenze della BDA avviene secondo due modalita' diverse e non complementari: «utenza SI»: per gli utenti degli UGM dotati di un SI viene garantito un automatico allineamento delle utenze impostate nel sistema; «utenza non-SI»: per tutti gli altri utenti degli UGM, a seguito della specifica richiesta da parte del capo dell'ufficio, il gestore centrale dell'accesso provvede alla predisposizione delle utenze da comunicare direttamente al personale. 4. Non e' consentita utenza collettiva relativa ad uffici o unita' organizzative.