Art. 15. Utenza non-SI 1. L'attivazione di una utenza non-SI e' subordinata alla richiesta di iscrizione nel registro delle utenze effettuata, per conto del richiedente, dal capo dell'UGM. 2. Nella richiesta di iscrizione nel registro sono indicate le seguenti informazioni: a) nome e cognome; b) luogo e data di nascita; c) codice fiscale; d) tipologia dell'ufficio; e) sede dell'ufficio. 3. Alla domanda debbono essere allegati: a) dichiarazione di impegno a garantire la sicurezza e l'integrita' dei dati ai quali si accede; b) dichiarazione di impegno a comunicare al gestore centrale dell'accesso, entro 15 giorni dalla stessa, la data di cessazione del servizio. 4. Il gestore centrale dell'accesso, su autorizzazione rilasciata d'intesa dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, predispone la nuova utenza non-SI, garantendo l'univocita' dell'abbinamento «credenziale di autenticazione - ufficio», o lo nega motivandone le ragioni. 5. Il gestore centrale dell'accesso invia al diretto interessato, in maniera riservata, la coppia «credenziale di autenticazione - ufficio» e le istruzioni per il corretto accesso alla BDA. 6. L'utente e' responsabile, per quanto riguarda le normative in merito all'accesso ai dati riservati, dell'uso delle informazioni nella BDA ai fini della consultazione e/o dell'inserimento nonche' della custodia della propria utenza personale. 7. Il gestore centrale dell'accesso procede alla verifica dell'uso dell'utenza ed alla sua disattivazione, su autorizzazione rilasciata dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile.