Art. 15.
                            Utenza non-SI
  1. L'attivazione di una utenza non-SI e' subordinata alla richiesta
di  iscrizione  nel  registro  delle utenze effettuata, per conto del
richiedente, dal capo dell'UGM.
  2.  Nella  richiesta  di  iscrizione  nel registro sono indicate le
seguenti informazioni:
    a) nome e cognome;
    b) luogo e data di nascita;
    c) codice fiscale;
    d) tipologia dell'ufficio;
    e) sede dell'ufficio.
  3. Alla domanda debbono essere allegati:
    a) dichiarazione   di   impegno   a   garantire  la  sicurezza  e
l'integrita' dei dati ai quali si accede;
    b) dichiarazione  di  impegno  a  comunicare  al gestore centrale
dell'accesso, entro 15 giorni dalla stessa, la data di cessazione del
servizio.
  4.  Il  gestore centrale dell'accesso, su autorizzazione rilasciata
d'intesa  dal  Capo  del Dipartimento per la giustizia minorile e dal
Direttore   generale   per   i   sistemi  informativi  automatizzati,
predispone   la   nuova   utenza   non-SI,   garantendo  l'univocita'
dell'abbinamento «credenziale di autenticazione - ufficio», o lo nega
motivandone le ragioni.
  5.  Il  gestore centrale dell'accesso invia al diretto interessato,
in  maniera  riservata,  la  coppia  «credenziale di autenticazione -
ufficio» e le istruzioni per il corretto accesso alla BDA.
  6.  L'utente  e'  responsabile, per quanto riguarda le normative in
merito  all'accesso  ai  dati  riservati, dell'uso delle informazioni
nella  BDA  ai  fini della consultazione e/o dell'inserimento nonche'
della custodia della propria utenza personale.
  7.  Il gestore centrale dell'accesso procede alla verifica dell'uso
dell'utenza  ed alla sua disattivazione, su autorizzazione rilasciata
dal Capo del Dipartimento per la giustizia minorile.