Art. 16. Requisiti tecnici del registro delle utenze 1. Il gestore centrale dell'accesso rende disponibile una copia operativa del registro e mantiene l'originale inaccessibile dall'esterno, allocato su un sistema sicuro. 2. Il gestore centrale dell'accesso garantisce la conformita' tra la copia operativa e l'originale del registro. Qualsiasi non conformita' deve essere tempestivamente risolta e registrata in un apposito giornale di controllo. 3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del registro e' consentita solo al personale espressamente autorizzato. 4. Le operazioni che modificano il contenuto del registro sono registrate in un apposito giornale di controllo. 5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel quale il registro non risulta accessibile dall'esterno, nonche' quelle relative a ogni intervallo di tempo nel quale una sua funzionalita' non risulta disponibile, sono soggette a registrazione in un apposito giornale di controllo. 6. Almeno una copia di sicurezza del registro e' conservata in armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.