Art. 16.
             Requisiti tecnici del registro delle utenze
  1.  Il  gestore  centrale  dell'accesso rende disponibile una copia
operativa   del   registro   e   mantiene  l'originale  inaccessibile
dall'esterno, allocato su un sistema sicuro.
  2.  Il  gestore centrale dell'accesso garantisce la conformita' tra
la   copia  operativa  e  l'originale  del  registro.  Qualsiasi  non
conformita'  deve  essere  tempestivamente risolta e registrata in un
apposito giornale di controllo.
  3. L'effettuazione delle operazioni che modificano il contenuto del
registro e' consentita solo al personale espressamente autorizzato.
  4.  Le  operazioni  che  modificano  il contenuto del registro sono
registrate in un apposito giornale di controllo.
  5. La data e l'ora di inizio e fine di ogni intervallo di tempo nel
quale  il  registro  non  risulta  accessibile  dall'esterno, nonche'
quelle  relative  a  ogni  intervallo  di  tempo  nel  quale  una sua
funzionalita'  non risulta disponibile, sono soggette a registrazione
in un apposito giornale di controllo.
  6.  Almeno  una  copia  di  sicurezza del registro e' conservata in
armadi di sicurezza distinti, situati in locali diversi.