Art. 17.
     Requisiti delle postazioni di lavoro dei soggetti abilitati
  1.  La  postazione  di  lavoro dei soggetti abilitati e' costituita
dagli  strumenti  elettronici  e dalle risorse di rete utilizzati per
l'attivita' dell'UGM.
  2.  La  postazione di lavoro dei soggetti abilitati e' dotata delle
risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per
l'attivazione  di  una  connessione  all'interno  della  RUG verso il
gestore centrale dell'accesso, secondo le indicazioni di cui all'art.
18.