Art. 17. Requisiti delle postazioni di lavoro dei soggetti abilitati 1. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati e' costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per l'attivita' dell'UGM. 2. La postazione di lavoro dei soggetti abilitati e' dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per l'attivazione di una connessione all'interno della RUG verso il gestore centrale dell'accesso, secondo le indicazioni di cui all'art. 18.