Art. 18. Accesso 1. Il gestore centrale dell'accesso e' raggiungibile all'interno della RUG. 2. Il gestore centrale dell'accesso fornisce un servizio di autenticazione informatica dei soggetti abilitati. 3. L'autenticazione dei soggetti abilitati avviene mediante l'indicazione della «credenziale di autenticazione - ufficio» di cui all'art. 13. 4. La trasmissione delle informazioni necessarie all'autenticazione avviene attraverso la RUG, secondo modalita' tecniche e di sicurezza stabilite dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati. 5. Le comunicazioni tra la postazione informatica del soggetto abilitato e il gestore centrale dell'accesso avvengono attraverso la RUG. 6. I tentativi di autenticazione informatica sono sottoposti a memorizzazione.