Art. 18.
                               Accesso
  1.  Il  gestore  centrale dell'accesso e' raggiungibile all'interno
della RUG.
  2.  Il  gestore  centrale  dell'accesso  fornisce  un  servizio  di
autenticazione informatica dei soggetti abilitati.
  3.   L'autenticazione   dei  soggetti  abilitati  avviene  mediante
l'indicazione  della «credenziale di autenticazione - ufficio» di cui
all'art. 13.
  4. La trasmissione delle informazioni necessarie all'autenticazione
avviene  attraverso la RUG, secondo modalita' tecniche e di sicurezza
stabilite   dal   Direttore   generale   per  i  sistemi  informativi
automatizzati.
  5.  Le  comunicazioni  tra  la  postazione informatica del soggetto
abilitato  e il gestore centrale dell'accesso avvengono attraverso la
RUG.
  6.  I  tentativi  di  autenticazione  informatica sono sottoposti a
memorizzazione.