Art. 19.
                            Consultazione
  1.   L'operazione   di   consultazione  della  BDA  e'  subordinata
all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.
  2.  La  consultazione  della  BDA  avviene  in  modo  da  garantire
l'oscuramento  dei dati personali e delle informazioni che consentono
l'identificazione  del soggetto al quale si riferiscono. Le richieste
di  approfondimento  dei  dati  sottoposti  a  regime  di tutela sono
formulate  al  titolare  del  trattamento.  I riferimenti relativi al
titolare del trattamento sono disponibili nella BDA.
  3.  La  consultazione  della  BDA per la ricerca su dati anagrafici
avviene   mediante   tipologia   di   accesso   che   garantisce   la
visualizzazione  dei  soli dati anagrafici individuati e del titolare
del trattamento al quale richiedere ulteriori approfondimenti.
  4.  Indipendentemente  dalla  tipologia di consultazione il dato e'
accessibile  nella  sua  totalita'  e  senza  oscuramenti  quando  il
soggetto abilitato coincide con il titolare del trattamento.
  5.  La  consultazione  della  BDA  avviene  per mezzo di interfacce
dotate delle necessarie caratteristiche grafiche e funzionali.