Art. 19. Consultazione 1. L'operazione di consultazione della BDA e' subordinata all'autenticazione informatica di cui all'art. 18. 2. La consultazione della BDA avviene in modo da garantire l'oscuramento dei dati personali e delle informazioni che consentono l'identificazione del soggetto al quale si riferiscono. Le richieste di approfondimento dei dati sottoposti a regime di tutela sono formulate al titolare del trattamento. I riferimenti relativi al titolare del trattamento sono disponibili nella BDA. 3. La consultazione della BDA per la ricerca su dati anagrafici avviene mediante tipologia di accesso che garantisce la visualizzazione dei soli dati anagrafici individuati e del titolare del trattamento al quale richiedere ulteriori approfondimenti. 4. Indipendentemente dalla tipologia di consultazione il dato e' accessibile nella sua totalita' e senza oscuramenti quando il soggetto abilitato coincide con il titolare del trattamento. 5. La consultazione della BDA avviene per mezzo di interfacce dotate delle necessarie caratteristiche grafiche e funzionali.