Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
    a) regolamento:   il   decreto   del   Ministro  della  giustizia
24 febbraio   2004,  n.  91,  portante  «modalita'  di  attuazione  e
organizzazione  della  banca  di  dati  relativa ai minori dichiarati
adottabili istituita dall'art. 40, legge 28 marzo 2001, n. 149»;
    b) RUG: Rete unitaria della giustizia;
    c) BDA:  la  Banca  dati  delle  adozioni  costituita  presso  il
Ministero  della  giustizia,  Dipartimento per la giustizia minorile,
relativa  ai  minori  dichiarati  adottabili,  ai  coniugi  aspiranti
all'adozione   nazionale  ed  internazionale,  nonche'  alle  persone
singole  disponibili  all'adozione,  in relazione ai casi di cui alle
lettere  a),  c),  d)  del comma 1 dell'art. 44, della legge 4 maggio
1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo
2001, n. 149;
    d) dati: i dati ed i documenti, anche informatici, previsti dalla
legge  sulle  adozioni che affluiscono dai domini dei Tribunali per i
minorenni  (TM)  e  procure della Repubblica presso i tribunali per i
minorenni  (PM), nonche' ogni altra informazione utile a garantire il
miglior esito del procedimento di adozione;
    e) UGM:  gli uffici della giurisdizione minorile: i tribunali per
i  minorenni  e  procure  della  Repubblica  presso i tribunali per i
minorenni,  i  giudici  tutelari, la sezione famiglia presso le corti
d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di
cassazione e la procura generale presso le corte di cassazione;
    f)  SI: il sistema informativo sviluppato per l'automazione degli
UGM  e  per  la gestione dei dati e dei documenti, anche informatici,
concernenti i minori interessati da procedimenti di adozione;
    g) titolari  del  trattamento  dei  dati:  gli  uffici giudiziari
minorili;
    h) strumento   elettronico:   l'elaboratore,   i   programmi  per
elaboratore   e   qualunque   dispositivo   elettronico   o  comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento dei dati;
    i) gestore      centrale      dell'accesso:      la     struttura
tecnico-organizzativa  che fornisce, ai soggetti abilitati, i servizi
di accesso alla BDA secondo le norme riportate nel presente decreto;
    j) punto  di trasmissione: la struttura tecnico-organizzativa che
fornisce  i  servizi  di  trasmissione  telematica  dei  dati  e  dei
documenti  informatici  secondo le regole tecnico-operative riportate
nel presente decreto;
    k) punto      centrale     di     ricezione:     la     struttura
tecnico-organizzativa  che fornisce i servizi di ricezione telematica
dei   dati   e   dei   documenti   informatici   secondo   le  regole
tecnico-operative riportate nel presente decreto;
    l)  plico  informativo: l'insieme delle informazioni, intese come
dati   e   documenti,   oggetto  della  comunicazione  tra  punto  di
trasmissione e punto centrale di ricezione;
    m) soggetto  abilitato:  tutti  i soggetti abilitati all'utilizzo
dei  servizi  di  consultazione  e  aggiornamento dei dati della BDA,
secondo l'art. 5 del regolamento. In particolare si intende per:
      soggetto   abilitato  interno:  i  magistrati  e  il  personale
appartenenti  agli  UGM cui sia stata attribuita la trattazione dello
specifico  procedimento  di  adozione  o  i quali siano individuati e
autorizzati dal capo dell'ufficio all'accesso alla BDA;
      soggetto  abilitato esterno: i diretti interessati ai fascicoli
informatici,  solo  quanto  ai  loro dati personali, nel rispetto dei
diritti  loro  spettanti  e  per  il  tramite  dei soggetti abilitati
interni;
    n) autenticazione    informatica:   l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita';
    o) credenziali  di  autenticazione:  i  dati ed i dispositivi, in
possesso  di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati,    utilizzati   per   l'autenticazione   informatica.   Le
credenziali   di   autenticazione   consistono   in   un  codice  per
l'identificazione  dell'incaricato  (utenza)  associato  a una parola
chiave  riservata  e  conosciuta  solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo   di   autenticazione   in   possesso   e  uso  esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o
a   una  parola  chiave,  oppure  in  una  caratteristica  biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o
a una parola chiave;
    p) codice   per   l'identificazione   dell'interessato  (utenza):
componente  di  una  credenziale  di  autenticazione associata ad una
persona,  costituita  da  una  sequenza  di caratteri o altri dati in
forma  elettronica,  che  consente  la autenticazione informatica del
soggetto abilitato. L'utenza e' di due tipologie:
      utenza  SI,  che  coincide  con  l'utenza  gia'  attribuita  al
soggetto abilitato per il SI dell'UGM di appartenenza;
      utenza non-SI, utenza diversa dalla precedente;
    q) parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione
associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza
di caratteri o altri dati in forma elettronica;
    r) profilo   di  autorizzazione:  l'insieme  delle  informazioni,
univocamente  associate ad una persona, che consente di individuare a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti;
    s) sistema  di  autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle
procedure  che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalita' di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione;
    t) documento  informatico:  qualunque  oggetto informatico (file)
che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    u) chiave pubblica: la chiave, della coppia di chiavi, utilizzata
da chiunque esegua la verifica di una firma digitale;
    v) certificato    digitale:    codice    per    l'identificazione
dell'interessato   fornito   sotto   forma  di  file;  esso  contiene
informazioni sulla persona a cui e' stato rilasciato il certificato e
sull'autorita' di certificazione che l'ha emesso.