Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) regolamento: il decreto del Ministro della giustizia 24 febbraio 2004, n. 91, portante «modalita' di attuazione e organizzazione della banca di dati relativa ai minori dichiarati adottabili istituita dall'art. 40, legge 28 marzo 2001, n. 149»; b) RUG: Rete unitaria della giustizia; c) BDA: la Banca dati delle adozioni costituita presso il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile, relativa ai minori dichiarati adottabili, ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale ed internazionale, nonche' alle persone singole disponibili all'adozione, in relazione ai casi di cui alle lettere a), c), d) del comma 1 dell'art. 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, cosi' come sostituito dall'art. 25 della legge 28 marzo 2001, n. 149; d) dati: i dati ed i documenti, anche informatici, previsti dalla legge sulle adozioni che affluiscono dai domini dei Tribunali per i minorenni (TM) e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni (PM), nonche' ogni altra informazione utile a garantire il miglior esito del procedimento di adozione; e) UGM: gli uffici della giurisdizione minorile: i tribunali per i minorenni e procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni, i giudici tutelari, la sezione famiglia presso le corti d'appello, le procure generali presso la corte d'appello, la corte di cassazione e la procura generale presso le corte di cassazione; f) SI: il sistema informativo sviluppato per l'automazione degli UGM e per la gestione dei dati e dei documenti, anche informatici, concernenti i minori interessati da procedimenti di adozione; g) titolari del trattamento dei dati: gli uffici giudiziari minorili; h) strumento elettronico: l'elaboratore, i programmi per elaboratore e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento dei dati; i) gestore centrale dell'accesso: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce, ai soggetti abilitati, i servizi di accesso alla BDA secondo le norme riportate nel presente decreto; j) punto di trasmissione: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di trasmissione telematica dei dati e dei documenti informatici secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; k) punto centrale di ricezione: la struttura tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di ricezione telematica dei dati e dei documenti informatici secondo le regole tecnico-operative riportate nel presente decreto; l) plico informativo: l'insieme delle informazioni, intese come dati e documenti, oggetto della comunicazione tra punto di trasmissione e punto centrale di ricezione; m) soggetto abilitato: tutti i soggetti abilitati all'utilizzo dei servizi di consultazione e aggiornamento dei dati della BDA, secondo l'art. 5 del regolamento. In particolare si intende per: soggetto abilitato interno: i magistrati e il personale appartenenti agli UGM cui sia stata attribuita la trattazione dello specifico procedimento di adozione o i quali siano individuati e autorizzati dal capo dell'ufficio all'accesso alla BDA; soggetto abilitato esterno: i diretti interessati ai fascicoli informatici, solo quanto ai loro dati personali, nel rispetto dei diritti loro spettanti e per il tramite dei soggetti abilitati interni; n) autenticazione informatica: l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita'; o) credenziali di autenticazione: i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato (utenza) associato a una parola chiave riservata e conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave; p) codice per l'identificazione dell'interessato (utenza): componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica, che consente la autenticazione informatica del soggetto abilitato. L'utenza e' di due tipologie: utenza SI, che coincide con l'utenza gia' attribuita al soggetto abilitato per il SI dell'UGM di appartenenza; utenza non-SI, utenza diversa dalla precedente; q) parola chiave: componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica; r) profilo di autorizzazione: l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa consentiti; s) sistema di autorizzazione: l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione; t) documento informatico: qualunque oggetto informatico (file) che contenga atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; u) chiave pubblica: la chiave, della coppia di chiavi, utilizzata da chiunque esegua la verifica di una firma digitale; v) certificato digitale: codice per l'identificazione dell'interessato fornito sotto forma di file; esso contiene informazioni sulla persona a cui e' stato rilasciato il certificato e sull'autorita' di certificazione che l'ha emesso.