Art. 20.
                  Registrazione delle informazioni
  1. Per gli UGM non dotati di un SI, nonche' per gli UGM per i quali
non e' possibile attivare un punto di trasmissione, la BDA garantisce
l'inserimento  dei  dati  attraverso  procedure  di  alimentazione ed
aggiornamento dirette.
  2.  L'accesso alle funzionalita' di alimentazione diretta della BDA
e' subordinato all'autenticazione informatica di cui all'art. 18.
  3.  Le  operazioni  effettuate  in  modo  diretto  sono memorizzate
insieme   all'identificazione   del  soggetto  abilitato  che  le  ha
eseguite.