Art. 20. Registrazione delle informazioni 1. Per gli UGM non dotati di un SI, nonche' per gli UGM per i quali non e' possibile attivare un punto di trasmissione, la BDA garantisce l'inserimento dei dati attraverso procedure di alimentazione ed aggiornamento dirette. 2. L'accesso alle funzionalita' di alimentazione diretta della BDA e' subordinato all'autenticazione informatica di cui all'art. 18. 3. Le operazioni effettuate in modo diretto sono memorizzate insieme all'identificazione del soggetto abilitato che le ha eseguite.