Art. 21.
         Requisiti tecnici del gestore centrale dell'accesso
  1.   Le   procedure  messe  in  atto  presso  il  gestore  centrale
dell'accesso  per  la fornitura dei servizi previsti sono documentate
nel manuale operativo di cui all'art. 22.
  2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
gestore centrale dell'accesso sono documentate nel piano centrale per
la sicurezza, di cui all'art. 23.
  3.  I  canali  di  autenticazione  sono  definiti  sulla base delle
tecnologie disponibili.
  4.  Il  gestore centrale dell'accesso utilizza, per gli adempimenti
di  cui  agli articoli 18 e 20, un servizio di attestazione temporale
basato sul tempo ufficiale della RUG.