Art. 21. Requisiti tecnici del gestore centrale dell'accesso 1. Le procedure messe in atto presso il gestore centrale dell'accesso per la fornitura dei servizi previsti sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22. 2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il gestore centrale dell'accesso sono documentate nel piano centrale per la sicurezza, di cui all'art. 23. 3. I canali di autenticazione sono definiti sulla base delle tecnologie disponibili. 4. Il gestore centrale dell'accesso utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 18 e 20, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.