Art. 22.
                          Manuale operativo
  1.  Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito un manuale
operativo  che  definisce  le  procedure  applicate nello svolgimento
delle attivita' previste dal presente decreto.
  2.  Il  manuale operativo e' pubblicato a cura del gestore centrale
dell'accesso in modo da essere consultabile da remoto.
  3.  Il manuale operativo del gestore centrale dell'accesso contiene
almeno le seguenti informazioni:
    a) dati identificativi della versione del manuale operativo;
    b) responsabile del manuale operativo;
    c) definizione  degli  obblighi di quanti accedono per l'utilizzo
dei servizi disponibili;
    d) definizione    delle   responsabilita'   e   delle   eventuali
limitazioni nell'utilizzo dei servizi;
    e) modalita'   di  autenticazione  informatica,  registrazione  e
gestione  delle  credenziali  di  autenticazione  e  dei  profili  di
autorizzazione;
    f) procedure di sicurezza.