Art. 22. Manuale operativo 1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito un manuale operativo che definisce le procedure applicate nello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto. 2. Il manuale operativo e' pubblicato a cura del gestore centrale dell'accesso in modo da essere consultabile da remoto. 3. Il manuale operativo del gestore centrale dell'accesso contiene almeno le seguenti informazioni: a) dati identificativi della versione del manuale operativo; b) responsabile del manuale operativo; c) definizione degli obblighi di quanti accedono per l'utilizzo dei servizi disponibili; d) definizione delle responsabilita' e delle eventuali limitazioni nell'utilizzo dei servizi; e) modalita' di autenticazione informatica, registrazione e gestione delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione; f) procedure di sicurezza.