Art. 23. Piano centrale per la sicurezza 1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' individuato, con atto scritto, il responsabile della sicurezza. 2. Il responsabile della sicurezza definisce ed adotta, secondo quanto previsto dall'allegato B, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti almeno i seguenti elementi: a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica dell'organizzazione presso la quale e' situata la BDA; b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile rilevante ai fini della sicurezza; c) allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione presso i quali e' situata la BDA; d) elenco del personale abilitato ad operare sulla BDA; e) attribuzione delle responsabilita'; f) descrizione delle procedure relative alle abilitazioni dei soggetti e dei punti di trasmissione; g) registro dei soggetti abilitati; h) registro dei punti di trasmissione; i) descrizione dei dispositivi; j) descrizione dei flussi di dati; k) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati; l) procedura di gestione dei malfunzionamenti e delle interruzioni del servizio; m) analisi dei rischi; n) descrizione delle contromisure; o) specificazione dei controlli.