Art. 23.
                   Piano centrale per la sicurezza
  1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' individuato, con atto
scritto, il responsabile della sicurezza.
  2.  Il  responsabile  della  sicurezza definisce ed adotta, secondo
quanto  previsto dall'allegato B, decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.  196, un piano per la sicurezza nel quale debbono essere contenuti
almeno i seguenti elementi:
    a) struttura  generale, modalita' operativa e struttura logistica
dell'organizzazione presso la quale e' situata la BDA;
    b) descrizione  dell'infrastruttura  di  sicurezza  dell'immobile
rilevante ai fini della sicurezza;
    c) allocazione  dei  servizi  e  degli uffici dell'organizzazione
presso i quali e' situata la BDA;
    d) elenco del personale abilitato ad operare sulla BDA;
    e) attribuzione delle responsabilita';
    f) descrizione  delle  procedure  relative  alle abilitazioni dei
soggetti e dei punti di trasmissione;
    g) registro dei soggetti abilitati;
    h) registro dei punti di trasmissione;
    i) descrizione dei dispositivi;
    j) descrizione dei flussi di dati;
    k) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati;
    l)   procedura   di   gestione   dei   malfunzionamenti  e  delle
interruzioni del servizio;
    m) analisi dei rischi;
    n) descrizione delle contromisure;
    o) specificazione dei controlli.