Art. 24. Giornale centrale di controllo 1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito il giornale centrale di controllo, costituito dalle registrazioni relative alla consultazione e/o inserimento di dati nella BDA e dalle operazioni effettuate dal punto centrale di ricezione. 2. Le registrazioni possono essere effettuate anche su supporti distinti e di tipo diverso. 3. A ciascuna registrazione e' associata la data e l'ora in cui e' stata effettuata, nonche' l'identificativo del soggetto abilitato che l'ha eseguita. 4. Il giornale centrale di controllo e' tenuto in modo da garantire l'autenticita' delle annotazioni e consentire la ricostruzione degli eventi rilevanti ai fini della sicurezza. 5. L'integrita' del giornale centrale di controllo e' verificata secondo modalita' stabilite nel piano della sicurezza. 6. Le registrazioni contenute nel giornale centrale di controllo sono archiviate e conservate per un periodo non inferiore a cinque anni.