Art. 24.
                   Giornale centrale di controllo
  1. Presso il gestore centrale dell'accesso e' istituito il giornale
centrale  di  controllo, costituito dalle registrazioni relative alla
consultazione  e/o  inserimento  di dati nella BDA e dalle operazioni
effettuate dal punto centrale di ricezione.
  2.  Le  registrazioni  possono  essere effettuate anche su supporti
distinti e di tipo diverso.
  3.  A ciascuna registrazione e' associata la data e l'ora in cui e'
stata effettuata, nonche' l'identificativo del soggetto abilitato che
l'ha eseguita.
  4. Il giornale centrale di controllo e' tenuto in modo da garantire
l'autenticita'  delle annotazioni e consentire la ricostruzione degli
eventi rilevanti ai fini della sicurezza.
  5.  L'integrita'  del  giornale centrale di controllo e' verificata
secondo modalita' stabilite nel piano della sicurezza.
  6.  Le  registrazioni  contenute nel giornale centrale di controllo
sono  archiviate  e  conservate per un periodo non inferiore a cinque
anni.