Art. 25. Raccolta delle informazioni e dei documenti per la BDA 1. La Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati cura la realizzazione e l'aggiornamento dei programmi per elaboratore per il SI. 2. I programmi e le procedure di cui al comma precedente memorizzano, in una apposita «base dati SI-BDA» del SI, i dati inerenti i procedimenti di adozione.