Art. 25.
       Raccolta delle informazioni e dei documenti per la BDA
  1.  La  Direzione  generale per i sistemi informativi automatizzati
cura la realizzazione e l'aggiornamento dei programmi per elaboratore
per il SI.
  2.   I  programmi  e  le  procedure  di  cui  al  comma  precedente
memorizzano,  in  una  apposita  «base  dati  SI-BDA»  del SI, i dati
inerenti i procedimenti di adozione.