Art. 26.
    Modalita' e orario di predisposizione dei plichi informativi
  1.  Il  punto  di  trasmissione,  secondo  una  scansione temporale
predeterminata,  verifica  i  dati ed i documenti raccolti e presenti
nella  «base  dati SI-BDA» e provvede alla predisposizione dei plichi
informativi di cui all'art. 27.