Art. 28.
         Servizio di trasmissione telematica e crittografia
  1.  Il  servizio di trasmissione telematica utilizzato dai punti di
trasmissione  e  dal  punto  centrale  di  ricezione e' conforme agli
standard   normativi   vigenti   ed   agli  standard  tecnologici  di
riferimento.
  2. Per garantire la riservatezza del plico informativo, il punto di
trasmissione  puo'  utilizzare  sistemi  di crittografia basati sulla
chiave  pubblica  del  punto  centrale  di  ricezione. In tal caso le
chiavi  pubbliche  del punto centrale di ricezione sono pubblicate in
un registro tenuto dal gestore centrale dell'accesso.