Art. 28. Servizio di trasmissione telematica e crittografia 1. Il servizio di trasmissione telematica utilizzato dai punti di trasmissione e dal punto centrale di ricezione e' conforme agli standard normativi vigenti ed agli standard tecnologici di riferimento. 2. Per garantire la riservatezza del plico informativo, il punto di trasmissione puo' utilizzare sistemi di crittografia basati sulla chiave pubblica del punto centrale di ricezione. In tal caso le chiavi pubbliche del punto centrale di ricezione sono pubblicate in un registro tenuto dal gestore centrale dell'accesso.