Art. 29. Invio dei plichi informativi 1. Il punto di trasmissione invia il plico informativo al punto centrale di ricezione ripetendo l'operazione fino alla ricezione del messaggio di «conferma ricezione». 2. Il punto di trasmissione memorizza, per ogni plico informativo in partenza, una attestazione temporale con data ed ora di invio. 3. All'atto della «conferma ricezione» da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con data ed ora di ricezione della conferma. 4. All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di trasmissione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con data ed ora di ricezione della conferma di aggiornamento dei dati della BDA. 5. All'atto della «conferma aggiornamento», il punto di trasmissione provvede allo svuotamento della «base dati SI-BDA». 6. In caso di «ripudio aggiornamento» da parte del punto centrale di ricezione, il punto di trasmissione provvede alla nuova predisposizione, di cui all'art. 27, e alla nuova trasmissione del plico informativo.