Art. 29.
                    Invio dei plichi informativi
  1.  Il  punto  di  trasmissione invia il plico informativo al punto
centrale  di ricezione ripetendo l'operazione fino alla ricezione del
messaggio di «conferma ricezione».
  2.  Il  punto di trasmissione memorizza, per ogni plico informativo
in partenza, una attestazione temporale con data ed ora di invio.
  3.  All'atto della «conferma ricezione» da parte del punto centrale
di  ricezione,  il  punto  di trasmissione memorizza, associandola al
plico  informativo  trattato,  una attestazione temporale con data ed
ora di ricezione della conferma.
  4.   All'atto   della   «conferma   aggiornamento»,   il  punto  di
trasmissione  memorizza,  associandola al plico informativo trattato,
una  attestazione  temporale  con  data  ed  ora  di  ricezione della
conferma di aggiornamento dei dati della BDA.
  5.   All'atto   della   «conferma   aggiornamento»,   il  punto  di
trasmissione provvede allo svuotamento della «base dati SI-BDA».
  6.  In  caso di «ripudio aggiornamento» da parte del punto centrale
di   ricezione,   il   punto  di  trasmissione  provvede  alla  nuova
predisposizione,  di  cui  all'art. 27, e alla nuova trasmissione del
plico informativo.