Art. 30. Requisiti fisici del punto di trasmissione 1. La postazione di lavoro del punto di trasmissione e' costituita dagli strumenti elettronici e dalle risorse di rete utilizzati per l'attivita' dall'UGM. 2. La postazione di lavoro del punto di trasmissione e' dotata delle risorse di elaborazione e dei programmi per elaboratore necessari per l'invio dei plichi informativi all'interno della RUG verso il punto centrale di ricezione.