Art. 30.
             Requisiti fisici del punto di trasmissione
  1.  La postazione di lavoro del punto di trasmissione e' costituita
dagli  strumenti  elettronici  e dalle risorse di rete utilizzati per
l'attivita' dall'UGM.
  2.  La  postazione  di  lavoro  del punto di trasmissione e' dotata
delle  risorse  di  elaborazione  e  dei  programmi  per  elaboratore
necessari  per  l'invio  dei plichi informativi all'interno della RUG
verso il punto centrale di ricezione.