Art. 31. Requisiti tecnici del punto di trasmissione 1. Le procedure messe in atto presso il punto di trasmissione per l'invio dei plichi informativi sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22. 2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il punto di trasmissione sono documentate nel piano periferico per la sicurezza di cui all'art. 32. 3. Il punto di trasmissione utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 26 e 29, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.