Art. 31.
             Requisiti tecnici del punto di trasmissione
  1.  Le  procedure messe in atto presso il punto di trasmissione per
l'invio dei plichi informativi sono documentate nel manuale operativo
di cui all'art. 22.
  2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
punto  di  trasmissione  sono documentate nel piano periferico per la
sicurezza di cui all'art. 32.
  3.  Il  punto  di trasmissione utilizza, per gli adempimenti di cui
agli  articoli 26  e 29, un servizio di attestazione temporale basato
sul tempo ufficiale della RUG.