Art. 32.
                  Piano periferico per la sicurezza
  1.  Il  responsabile della sicurezza dell'UGM integra, definisce ed
adotta,  secondo quanto previsto dall'allegato B, decreto legislativo
30 giugno  2003,  n.  196,  un  piano per la sicurezza nel quale sono
contenuti i seguenti elementi:
    a) struttura  generale, modalita' operativa e struttura logistica
dell'organizzazione   presso   la   quale  e'  situato  il  punto  di
trasmissione;
    b) descrizione  dell'infrastruttura  di  sicurezza  dell'immobile
rilevante ai fini della sicurezza;
    c)  allocazione  dei  servizi  e degli uffici dell'organizzazione
presso la quale e' situato il punto di trasmissione;
    d) descrizione dei dispositivi installati;
    e) descrizione dei flussi di dati;
    f) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati.