Art. 32. Piano periferico per la sicurezza 1. Il responsabile della sicurezza dell'UGM integra, definisce ed adotta, secondo quanto previsto dall'allegato B, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, un piano per la sicurezza nel quale sono contenuti i seguenti elementi: a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica dell'organizzazione presso la quale e' situato il punto di trasmissione; b) descrizione dell'infrastruttura di sicurezza dell'immobile rilevante ai fini della sicurezza; c) allocazione dei servizi e degli uffici dell'organizzazione presso la quale e' situato il punto di trasmissione; d) descrizione dei dispositivi installati; e) descrizione dei flussi di dati; f) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati.