Art. 34.
           Ricezione e accodamento dei plichi informativi
  1.  Il punto centrale di ricezione e' in costante attesa dei plichi
informativi secondo quanto previsto agli articoli 26, 27 e 29.
  2.  Il  punto  centrale  di  ricezione  verifica  l'autenticita'  e
l'integrita'  del plico informativo in ingresso mediante il controllo
del certificato digitale allegato.
  3.  Il  punto centrale di ricezione utilizza un sistema di gestione
della  «coda  dei  plichi» con il quale memorizza e tiene in attesa i
vari plichi informativi ricevuti.
  4.  All'atto  della  ricezione,  il  punto  centrale  di  ricezione
identifica il plico informativo, ne individua il relativo progressivo
di invio e ignora successive ricezioni dell'identico plico.
  5.  Il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico
informativo  ricevuto, una attestazione temporale con la data e l'ora
della  ricezione. L'attestazione di conferma di ricezione e' inserita
in   un   apposito   messaggio   che  viene  inoltrato  al  punto  di
trasmissione.  Il  plico  informativo  viene inserito nella «coda dei
plichi».