Art. 34. Ricezione e accodamento dei plichi informativi 1. Il punto centrale di ricezione e' in costante attesa dei plichi informativi secondo quanto previsto agli articoli 26, 27 e 29. 2. Il punto centrale di ricezione verifica l'autenticita' e l'integrita' del plico informativo in ingresso mediante il controllo del certificato digitale allegato. 3. Il punto centrale di ricezione utilizza un sistema di gestione della «coda dei plichi» con il quale memorizza e tiene in attesa i vari plichi informativi ricevuti. 4. All'atto della ricezione, il punto centrale di ricezione identifica il plico informativo, ne individua il relativo progressivo di invio e ignora successive ricezioni dell'identico plico. 5. Il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico informativo ricevuto, una attestazione temporale con la data e l'ora della ricezione. L'attestazione di conferma di ricezione e' inserita in un apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione. Il plico informativo viene inserito nella «coda dei plichi».