Art. 35.
                  Aggiornamento dei dati della BDA
  1.  Il  punto  centrale di ricezione accede alla coda dei plichi ed
avvia  l'elaborazione  sequenziale  e  ordinata,  in  base  alla loro
ricezione, dei plichi informativi.
  2.  Per  ogni  plico  informativo,  il  punto centrale di ricezione
esegue i controlli di completezza.
  3. Nel caso di un plico informativo non completo, il punto centrale
di  ricezione  genera  e  invia  al punto di trasmissione mittente un
messaggio   automatico   di   ripudio   di  aggiornamento  contenente
l'indicazione degli elementi mancanti.
  4.  Nel caso di un plico informativo completo, il punto centrale di
ricezione avvia l'aggiornamento dei dati della BDA.
  5. Al termine delle operazioni di aggiornamento dei dati della BDA,
il  punto  centrale  di  ricezione  memorizza,  associandola al plico
informativo  trattato, una attestazione temporale con la data e l'ora
di  aggiornamento  e  l'indicazione  del  plico informativo trattato.
L'attestazione  di  conferma  di  aggiornamento  e'  inserita  in  un
apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione.