Art. 35. Aggiornamento dei dati della BDA 1. Il punto centrale di ricezione accede alla coda dei plichi ed avvia l'elaborazione sequenziale e ordinata, in base alla loro ricezione, dei plichi informativi. 2. Per ogni plico informativo, il punto centrale di ricezione esegue i controlli di completezza. 3. Nel caso di un plico informativo non completo, il punto centrale di ricezione genera e invia al punto di trasmissione mittente un messaggio automatico di ripudio di aggiornamento contenente l'indicazione degli elementi mancanti. 4. Nel caso di un plico informativo completo, il punto centrale di ricezione avvia l'aggiornamento dei dati della BDA. 5. Al termine delle operazioni di aggiornamento dei dati della BDA, il punto centrale di ricezione memorizza, associandola al plico informativo trattato, una attestazione temporale con la data e l'ora di aggiornamento e l'indicazione del plico informativo trattato. L'attestazione di conferma di aggiornamento e' inserita in un apposito messaggio che viene inoltrato al punto di trasmissione.