Art. 37. Requisiti tecnici del punto centrale di ricezione 1. Le procedure messe in atto presso il punto centrale di ricezione sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22. 2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il punto centrale di ricezione sono documentate nel piano centrale per la sicurezza di cui all'art. 23. 3. Il punto centrale di ricezione utilizza, per gli adempimenti di cui agli articoli 34 e 35, un servizio di attestazione temporale basato sul tempo ufficiale della RUG.