Art. 37.
          Requisiti tecnici del punto centrale di ricezione
  1. Le procedure messe in atto presso il punto centrale di ricezione
sono documentate nel manuale operativo di cui all'art. 22.
  2. Le politiche e le procedure di sicurezza messe in atto presso il
punto  centrale  di ricezione sono documentate nel piano centrale per
la sicurezza di cui all'art. 23.
  3.  Il punto centrale di ricezione utilizza, per gli adempimenti di
cui  agli  articoli 34  e  35,  un servizio di attestazione temporale
basato sul tempo ufficiale della RUG.